Il 1° Dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha modificato il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea, rinominato trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
NB: i Trattati dell’Unione descrivono e limitano gli obiettivi e le competenze dell’Unione europea. L’Unione non può agire al di là di quello che è scritto nei Trattati. E le modifiche ai Trattati sono decise dagli Stati membri e devono essere approvate da ciascuno di essi prima di poter entrare in vigore (art. 48 TUE).
Per quanto banale, è importante tenere a mente questa precisazione: l’Unione agisce solo nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli stessi Stati membri nei Trattati (art. 5 TUE).
Per quanto riguarda l’asilo, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona si segnalano diverse novità. In particolare:
- l’art. 6 § 1 TUE riconosce alla Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, fin qui non vincolante, “lo stesso valore giuridico dei trattati”. Il § 2 contiene la base giuridica per l’accesso dell’UE alla CEDU: “L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”.
- il Titolo V TFUE, rubricato “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” descrive gli obiettivi e le competenze dell’UE in materia di, fra l’altro, frontiere, asilo, immigrazione (capo 2). In particolare, ad occuparsi di asilo è l’art.78 che contiene diverse modifiche rispetto all’ex Trattato che istituisce la Comunità europea.
- è stato eliminato l’ex art. 68 TCE, che prevedeva una competenza limitata per la Corte di Giustizia UE, estendendo il ruolo dei giudici di Lussemburgo che saranno chiamati molto più spesso ad interpretare le disposizioni in materia di asilo.
- il nuovo art. 80 recita poi: “Le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario“, laddove quell’anche lascia intendere che la solidarietà fra gli Stati membri – concetto chiave in materia di protezione internazionale – non dovrebbe limitarsi ai soli Fondi europei. Il concetto di solidarietà fra Stati membri è richiamato anche nell’art. 67 TFUE.
- il nuovo art. 68 TFUE evidenzia infine il ruolo particolarmente importante del Consiglio europeo nel definire le linee guida strategiche nello Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia.
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