Regolamento (UE) N° 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo – GUUE 29.5.2010, L 132, p. 11
Base giuridica: art. 74 e art. 78 § 1 e 2 TFUE
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo è un’Agenzia dell’UE, dotata di personalità giuridica, con sede a La Valletta, Malta. L’avvio ufficiale dei suoi lavori è molto recente: giugno 2011. L’Ufficio deve la sua nascita all’evidenza che, per avere un’armonizzazione concreta, nei fatti, l’emanazione di atti giuridici non è sufficiente e le diversità fra i sistemi di asilo nazionali rimangono ancora troppo grandi.
Ciò crea problemi non solo per le persone, come è evidente, ma anche per gli stessi Stati che si trovano o nell’impossibilità, se lasciati soli, di tener fede agli impegni presi in sede europea, o a dover far fronte alle difficoltà di altri Paesi. La disparità di condizioni negli Stati membri è stata recentemente e drammaticamente rilevata dalla Corte europea dei Diritti Umani nella sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia che ha sostanzialmente bloccato i rinvii verso la Grecia dei richiedenti asilo ai sensi del Regolamento Dublino II a causa delle condizioni in quel Paese.
E’ evidente come questo, forse più di altre considerazioni più “nobili”, potrebbe spingere gli Stati membri a dover prendere molto sul serio il tema dell’armonizzazione nei fatti perché, altrimenti, tutto l’impianto di Dublino, a loro tanto caro, rischia di essere messo in discussione.
Il Regolamento 439/2010 affida all’Ufficio tre compiti fondamentali:
1) contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo;
2) rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri;
3) fornire o coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare.
Nel Regolamento (art. 2 § 6) è chiaramente detto che l’Ufficio di sostegno non ha alcun potere in relazione al processo decisionale per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.
E’ evidente tuttavia che le aspettative nei confronti di questo Ufficio sono molte. Se non altro sarà interessante vedere come si comporterà nei confronti degli Stati membri e quale equilibrio troverà per garantirsi una certa indipendenza. Tenuto conto che il Consiglio di amministrazione si compone di un membro nominato da ciascuno Stato membro e di due membri nominati dalla Commissione.
Ad ogni modo, nel Regolamento si trovano previsioni che potrebbero permettere all’Ufficio di svolgere un ruolo importante e concreto, come ad esempio la possibilità di raccogliere ed esaminare sistematicamente informazioni sulle strutture e il personale disponibili, di coordinare (su richiesta degli Stati interessati) le azioni di sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una particolare pressione, di adottare orientamenti e manuali operativi (per quanto questi non possano servire a dare istruzioni agli Stati sull’accoglimento o sulla reiezione delle domande di protezione internazionale).
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