Il 9 Giugno è stato pubblicato il rapporto del Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Thomas Hammarberg a seguito della sua visita a Malta e la risposta del governo maltese.
Nell’introduzione, il Commissario ricorda come dal 1998 alla fine di Marzo 2011 circa 13.500 persone sono arrivate a Malta via mare. Dalla metà del 2009 si è registrato tuttavia un forte calo degli arrivi e solo 27 persone sono arrivate a Malta in tutto il 2010
Poco dopo la visita del Commissario, alla fine di Marzo, circa 1.100 persone sono giunte a Malta in due settimane, in fuga dal conflitto in Libia. Secondo il Commissario, è chiaro che – a causa delle dimensioni di Malta e delle sue limitate capacità ricettive – c’è un forte bisogno di solidarietà a livello internazionale ed europeo, finora rimasto senza risposta.

Il rapporto si concentra poi su 3 aspetti: i) Accoglienza dei migranti, inclusi i richiedenti asilo; ii) Accesso alla protezione internazionale; iii) Soluzioni durature per i migranti a Malta.

i) Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, almeno in un primo momento il trattenimento è previsto per tutti, indiscriminatamente, incluse persone appartenenti a categorie vulnerabili. La legge in materia di immigrazione non prevede un limite alla detenzione amministrativa, anche se, dal 2005, le autorità maltesi hanno messo in pratica una politica per cui il periodo massimo di trattenimento è di 12 mesi per i richiedenti asilo (qualora non si arrivi ad una decisione entro questi termini) e di 18 per gli altri (o per i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta).

Il Commissario reputa questa politica non in linea con la CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, specialmente a seguito della sentenza Louled Massoud c. Malta. Il Commissario pertanto sollecita le autorità maltesi a riconsiderare la politica in materia di trattenimento e ad allinearla con la giurisprudenza della Corte EDU.

 

ii) Riguardo all’accesso alla protezione internazionale, il Commissario cita una serie di casi in cui Malta è stata coinvolta in operazioni a rischio per quanto riguarda il rispetto del principio di non-refoulement e ricorda il principio affermato dalla Corte EDU, per cui quando uno Stato esercita controllo effettivo, autorità o potere su cittadini stranieri salvati o intercettati in mare, quello Stato deve attenersi ai suoi obblighi internazionali (Medvedyev et al. c. Francia, Xhavara et 15 al. c. Italia e Albania), fra i quali quello di assicurare un effettivo accesso ad una procedura di asilo e quello di astenersi dal violare il principio di non-refoulement. Il rapporto sottolinea che Malta, fra 2006 e 2010, è stata il secondo fra i Paesi industrializzati come numero di domande di protezione internazionale per abitante, mantenendo una percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato bassissima (0,85% nel 2009) mentre ben il 71% dei richiedenti (sempre nel 2009) si è visto riconoscere un’altra forma di protezione internazionale.

 

Il Commissario riconosce che le procedure d’asilo a Malta sono migliorate, i tempi di attesa si sono ridotti (a meno di 5 mesi) e nel 2010 la percentuale di riconoscimento dello status di rifugiato è aumentata. Tuttavia, una serie di problemi rimangono, soprattutto per quanto riguarda le motivazioni e l’efficacia dei ricorsi, la difficoltà per i richiedenti detenuti di procurarsi documentazione utile al proprio caso e di depositare un ricorso entro il termine di quindici giorni.

iii) La maggior parte dei migranti a Malta si sente in una sorta di limbo, priva di possibilità di costruirsi una nuova vita, e desidera spostarsi in altri Paesi europei. La soluzione più adatta è il reinsediamento. Tuttavia, nel 2010, meno di 250 persone sono state reinsediate in altri Paesi UE, mentre nello stesso periodo venivano re-inviati a Malta 560 richiedenti asilo a norma del “Regolamento Dublino II”.

La risposta del governo maltese è particolarmente dura. Il Commissario, si dice, fa generose raccomandazioni sul miglioramento delle condizioni di rifugiati, richiedenti asilo e immigrati irregolari, senza considerare i costi della loro attuazione, né valutare il loro impatto politico, sociale ed economico su Malta.

Circa la durata massima del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, il governo afferma che l’esame della domanda dura in media 6 mesi e dunque la maggior parte degli “autentici” richiedenti asilo è rilasciata entro questo termine, mentre il rilascio di persone appartenenti a categorie vulnerabili è ritardato solo in casi che necessitano verifica.

In generale, il governo ritiene che la politica di trattenimento contribuisce in maniera essenziale alla gestione ordinata della situazione, evitando di lasciare le persone senza alcun riparo e permettendo di identificare prontamente i bisogni e le priorità. Le risoluzioni del Consiglio d’Europa sulle alternative al trattenimento, sottolinea ancora il governo, non sono vincolanti e, per di più, sono del tutto irrealistiche nella situazione di Malta.

Circa le operazioni in mare, la risposta del governo si limita a dire che le autorità maltesi hanno sempre rispettato i propri obblighi internazionali, incluso nei casi citati dal Commissario.