Il 28 luglio la Seconda Camera della Corte di Giustizia UE ha dato un’interpretazione dell’art.39 della Direttiva 2005/85/CE (Direttiva Procedure).
Il caso riguardava un cittadino della Mauritania che si era visto respingere la sua domanda di protezione internazionale presentata in Lussemburgo nell’agosto 2009, al termine di una “procedura accelerata”.
Il giudice nazionale chiede alla Corte europea se l’art.39 della Direttiva Procedure richiede che la decisione di sottoporre la domanda di asilo ad una procedura accelerata debba essere soggetta alla possibilità di ricorso.
La risposta della Corte di Giustizia UE è in negativo: né l’art. 39 né il diritto ad un ricorso effettivo contenuto contenuto nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE vietano alle regole nazionali di non prevedere la possibilità di ricorrere contro la decisione di sottoporre la domanda di protezione internazionale ad una procedura accelerata.
A patto che le ragioni che stanno alla base della suddetta decisione possano essere poi vagliate dalla corte davanti alla quale verrà eventualmente presentato ricorso contro la decisione finale sulla domanda.
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