L’11 ottobre, dopo diversi rinvii, si è avviato il VIS (Visa Information System).
Cos’è e come funziona?
In poche parole, si tratta di un gigantesco database centralizzato che collega i consolati dei Paesi Schengen, all’interno del quale verranno inseriti i dati biometrici (in particolare ovviamente le impronte digitali) di tutti coloro che richiedono un visto di breve durata per entrare in uno dei Paesi dell’area Schengen, nonché le decisioni prese a riguardo.
Lo scopo principale è quello di facilitare lo scambio di questi dati fra i Paesi membri, agevolando sia la procedura per esaminare la richiesta di visto ai consolati, sia i controlli ai valichi di frontiera esterni, dove, confrontando ad esempio le impronte digitali con quelle inserite nel database centralizzato, le guardie di frontiera potranno verificare se la persona che trovano di fronte è la stessa che ha ottenuto il visto dal consolato. 
L’avvio del VIS sarà graduale: i primi consolati ad essere collegati sono quelli presenti nei Paesi del Nord Africa.



La politica in materia di visti è di ovvia importanza per quanto riguarda la protezione internazionale, in quanto tutti i Paesi di provenienza dei richiedenti asilo sono inseriti nella cosiddetta “lista nera”, cioè la lista di quei Paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto per entrare nell’area Schengen.
La conseguenza immediata è che, per raggiungere uno degli Stati membri al fine di presentare la propria domanda di protezione, ai richiedenti asilo non resta altra strada che quella dell’ingresso irregolare. Non è infatti prevista la possibilità di chiedere un visto “per cercare protezione”.
Al di là di queste considerazioni, l’avvio del VIS è rilevante ai nostri fini anche perché esso è espressamente diretto anche ad agevolare l’applicazione del Regolamento Dublino II, sia per la determinazione della competenza per l’esame della domanda (il rilascio di un visto è fra i criteri previsti dal Regolamento Dublino II per individuare lo Stato responsabile), sia per il vero e proprio esame della domanda.
In altre parole, le autorità competenti in materia di asilo dovrebbero così poter accedere ai dati biometrici contenuti nel VIS per ricostruire parte della storia del richiedente asilo che dovesse aver in precedenza richiesto un visto (ad esempio, immaginiamo, per valutarne la credibilità).

NB: regole dettagliate sul funzionamento del VIS si trovano nel Regolamento 767/2008. La base giuridica è invece la Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004. La lista dei Paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo di visto è contenuta nel Regolamento 539/2001 (e successive modifiche).
Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano al Sistema VIS.