Il 27 ottobre il Parlamento europeo ha approvato la proposta di rifusione della Direttiva Qualifiche(2004/83/CE). 
Si tratta di un passaggio molto importante in vista dell’adozione definitiva da parte del Consiglio UE, che avverrà probabilmente entro la fine dell’anno
È inoltre un primo passo in avanti verso il raggiungimento dell’obiettivo di approvare le proposte di modifica di tutti gli strumenti del Sistema europeo comune di asilo entro il 2012.

Ricordiamo che la Commissione europea aveva presentato la sua proposta di modifica della Direttiva Qualifiche (2004/83/CE) nel 2009. Il Parlamento europeo e il Consiglio avevano poi raggiunto, nello scorso luglio, un accordo su un testo di compromesso, su cui il Parlamento si è ora espresso con questo voto positivo.

La nuova Direttiva, oltre a ribadire i principi che ispirano l’attuale Direttiva Qualifiche (2004/83/CE), cerca di realizzare un maggiore ravvicinamento delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali della protezione internazionale.
Vediamo i principali punti di novità.



Le principali novità in materia di riconoscimento:
  • non si parla più di norme minime, in linea con le nuove basi giuridiche previste nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (in particolare, art. 78 TFUE) ma semplicemente di “norme”. Ciò non toglie che agli Stati è lasciata sempre facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli (art. 3);
  • la definizione di “familiari” è allargata al padre, la madre o altro adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale minore non coniugato (art.2, lett. j, terzo trattino). Si noti che la Commissione aveva proposto di allargare ulteriormente la nozione ad altri membri;
  • quanto ai soggetti che offrono protezione (art. 7),
    1. si chiarisce che la lista è esaustiva
    2. nel caso in cui non si tratti dello Stato, ma di partiti o organizzazioni (comprese le organizzazioni internazionali) che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, si inserisce la condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione
    3. si prevede che la protezione contro persecuzioni o danni gravi debba essere “effettiva” e “non temporanea“;
  • quanto alla protezione interna al Paese di origine (art. 8),
  1. viene chiarito che la possibilità per gli Stati di escludere dalla protezione chi, in una parte del territorio di origine, ha accesso alla protezione, è soggetta al fatto che la persona in questione possa legalmente e senza pericolo recarsi su quella parte di territorio e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.
    Tuttavia, almeno a parer nostro, la formulazione che compare nel testo approvato dal Parlamento europeo (che è diverso rispetto a quello proposto dalla Commissione europea) non obbliga gli Stati a compiere questa valutazione qualora il richiedente, in una parte del territorio del Paese di origine, non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi (art. 8, § 1, lett. a)
  2. viene aggiunto l’obbligo per gli Stati di disporre di informazioni precise e aggiornate, provenienti da fonti pertinenti (in particolare UNHCR e Ufficio europeo di sostegno per l’asilo) sulla situazione in quella parte del Paese di origine (art. 8 § 2)
  3. è eliminato il paragrafo 3, che prevedeva la possibilità per gli Stati di applicare il concetto di protezione interna, “nonostante ostacoli tecnici al ritorno nel Paese di origine”;
  • viene chiarito che, per aversi un riconoscimento dello status di rifugiato, i motivi di persecuzione possono essere collegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanza di protezione contro tali atti (art. 9);
  • ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere (art. 10);
  • viene introdotta un’eccezione alla cessazione dello status di riugiato (art. 11 § 3) e di protezione sussidiaria (art. 16 § 3) dovuta al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, qualora la persona in questione possa invocare motivi derivanti da precedenti persecuzioni o danni gravi. Per quanto riguarda lo status di rifugiato, ciò riporta questa previsione in linea con la Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1 lett. C (5).

Le principali novità in materia di contenuto della protezione:
  • il permesso di soggiorno rilasciato ai beneficiari di protezione sussidiaria (e ai loro familiari) deve essere valido, in caso di rinnovo, per almeno due anni (art. 24). Si noti che la Commissione aveva proposto di portare anche la durata minima di questo permesso a tre anni, come per lo status di rifugiato;
  • circa il documento di viaggio per i titolari di protezione sussidiaria, viene eliminata la limitazione alle gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, mentre rimane il requisito di trovarsi nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale (art. 25 § 2);
  • in materia di accesso all’occupazione, all’assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione, lo status di protezione sussidiaria viene messo sullo stesso livello di quello di rifugiato (art. 26, 30 e 34);
  • quanto al riconoscimento delle qualifiche, che merita ora un articolo a parte (art. 28), oltre a garantire parità di trattamento, gli Stati devono anche adoperarsi per agevolare il pieno accesso a sistemi di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento precedente;
  • in materia di assistenza sanitaria, si aggiunge l’obbligo di fornire il necessario trattamento dei disturbi psichici (art. 30);
  • in materia di accesso all’alloggio, si prevede l’obbligo per gli Stati di adoperarsi per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e garantire pari opportunità.

Fra gli aspetti che invece non vengono modificati, si segnala come problematico soprattutto (benché non sia l’unico) l’art. 15 della Direttiva Qualifiche, relativo alla definizione di “danno grave” come requisito per il riconoscimento della protezione sussidiaria. In particolare, la lett. c), interpretata nel febbraio 2009 dalla Corte di Giustizia UE nel famoso caso Elgafaji, necessitava forse di chiarimenti ulteriori da parte del legislatore. 
La Commissione però non se l’era sentita di avanzare proposte di modifica e dunque tutto rimane com’è, in attesa forse di nuove pronunce della Corte. 


NB: dopo la pubblicazione della nuova Direttiva Qualifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri avranno due anni per recepire le disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della Direttiva 2004/83/CE.


Questo post è stato pubblicato anche su Melting Pot (Vai)