Recentemente, una corte britannica ha deciso di sospendere un giudizio e di inviare un quesito alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’applicazione delle regole del Regolamento Dublino II ai minori non accompagnati richiedenti asilo.
Ricordiamo che, in baseall’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), i giudici nazionali, qualora reputino necessaria, per emanare la loro sentenza, una decisione della Corte di Lussemburgo su: i) l’interpretazione dei Trattati; ii) la validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, possono o (se giudici di ultima istanza) debbono rivolgersi alla Corte di Giustizia.
Si tratta, in sostanza, di un meccanismo di cooperazione fra giudici, molto utile per assicurare un’interpretazione uniforme delle regole europee, in quanto le decisioni della Corte hanno effetto in tutti gli Stati membri (non arrivando invece a decidere il caso specifico, che resta di competenza del giudice nazionale).
Il caso in questione riguarda tre minori non accompagnati, privi di familiari in tutta l’Unione europea, che hanno chiesto asilo nel Regno Unito, dopo averlo chiesto in un altro Stato membro.
La questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 6 del Regolamento Dublino II, che riportiamo per intero:
“Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato, è competente per l’esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare, purché ciò sia nel miglior interesse del minore.
In mancanza di un familiare, è competente per l’esame della domanda lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo“
Secondo i ricorrenti, in altri articoli il legislatore ha usato l’espressione “ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro”. Coerentemente, qualora il legislatore europeo avesse voluto attribuire la responsabilità per l’esame di una domanda presentata da un minore non accompagnato allo Stato in cui la domanda è stata presentata per la prima volta, avrebbe usato la stessa espressione.
Inoltre, considerata la particolare vulnerabilità dei minori non accompagnati, parrebbe appropriato che l’esame della loro domanda avvenga più rapidamente possibile e senza i ritardi insiti nell’applicazione delle regole del sistema Dublino (che prevedono richieste di presa in carico, tempi di attesa, trasferimenti).
Al contrario, il governo britannico ritiene che il secondo capoverso dell’art. 6 debba essere interpretato nel contesto del sistema Dublino, il cui principio generale è che la responsabilità per l’esame di una domanda è dello Stato che ha giocato il ruolo maggiore nell’ingresso o residenza del richiedente (minori inclusi) nei territori degli Stati membri.
La corte britannica ritiene che ci sia una certa fondatezza nelle argomentazioni dei ricorrenti.
In particolare, considerato il riferimento al miglior interesse del minore fatto dal primo capoverso dell’art.6 in caso di minori con familiari in uno Stato membro, non si vede perché un minore che non sia accompagnato non dovrebbe beneficiare di un’interpretazione dei criteri di Dublino coerente con il suo migliore interesse.
Che, presumibilmente, sarà quello di un esame in tempi rapidi della sua domanda. Il che avverrà, normalmente, nello Stato in cui il richiedente si trova.
In particolare, considerato il riferimento al miglior interesse del minore fatto dal primo capoverso dell’art.6 in caso di minori con familiari in uno Stato membro, non si vede perché un minore che non sia accompagnato non dovrebbe beneficiare di un’interpretazione dei criteri di Dublino coerente con il suo migliore interesse.
Che, presumibilmente, sarà quello di un esame in tempi rapidi della sua domanda. Il che avverrà, normalmente, nello Stato in cui il richiedente si trova.
Tuttavia, poiché, qualora questa interpretazione fosse corretta, vi sarebbe bisogno di una modifica a livello europeo della prassi degli Stati, la corte ha deciso di sospendere il giudizio, al fine di domandare alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulla questione.
La domanda rivolta ai giudici di Lussemburgo dalla corte britannica (seppur ancora in forma di bozza) è dunque la seguente: qualora un richiedente asilo, che è un minore non accompagnato senza familiari regolarmente presenti in un altro Stato membro, abbia presentato domande di protezione in più di uno Stato membro, quale Stato membro è responsabile per l’esame della domanda di asilo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Dublino?