Ci eravamo appena occupati – in ritardo – delle Conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa Kastrati (C-620/10), relativa alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di Giustizia dell’UE sull’interpretazione del Regolamento Dublino II.
Il 3 maggio scorso, la Quarta Sezione della Corte ha emesso la sua sentenza nella causa. Una sentenza che ribalta le Conclusioni dell’AG (che, ricordiamo sempre, non sono vincolanti).

Circa i fatti alla base della domanda pregiudiziale, rimandiamo al nostro precedente post.
Qui riportiamo le questioni sottoposte dal giudice del rinvio (svedese) e in seguito seguiremo il ragionamento della Corte di Giustizia:
 
“1) Alla luce di quanto stabilito, in particolare, dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 e/o in assenza, nello stesso regolamento, di disposizioni sul venir meno della competenza di uno Stato membro ad esaminare una domanda d’asilo, a parte quelle contenute negli articoli 4, paragrafo 5, secondo comma, e 16, paragrafi 3 e 4, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che il ritiro della domanda d’asilo non incide sulla possibilità di applicare il regolamento medesimo.
2) Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante lo stato di avanzamento della procedura al momento del ritiro della domanda d’asilo”


La Corte fa partire il suo ragionamento dall’obiettivo del Regolamento Dublino II, contenuto nell’art. 1, ovvero stabilire i criteri e i meccanismi al fine di determinare lo Stato membro competente per l’esame della fondatezza di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo.

La conseguenza, secondo la Corte, è la seguente (par. 42 della sentenza):

“qualora, come nel procedimento principale, il richiedente ritiri la sua unica domanda d’asilo prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prenderlo in carico, l’obiettivo principale del regolamento n. 343/2003, vale a dire l’individuazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo al fine di garantire un accesso effettivo ad una valutazione dello status di rifugiato del richiedente stesso, non può più essere conseguito.”


La Corte, al contrario dell’AG, non prende quindi in considerazione nella sentenza l’altro obiettivo (non esplicitamente dichiarato) del Regolamento Dublino II, cioè quello di sottrarre al richiedente asilo la scelta del Paese competente all’esame.
E in effetti, venendo meno la domanda di asilo, non pare esservi più alcuna competenza da determinare o da scegliersi. 

Quanto al rilievo che alcune disposizioni del Regolamento Dublino II disciplinano, in maniera in linea di principio esaustiva, le situazioni in cui cessano gli obblighi per lo Stato membro competente e che tra queste situazioni non ricorra la fattispecie in questione (ritiro dell’unica domanda di asilo), la Corte sottolinea come esse presuppongano però l’esistenza di una domanda di asilo che lo Stato membro competente deve esaminare, sta esaminando o sulla quale si sia già pronunciato (par. 45).

Detta altrimenti, la Corte, al contrario dell’Avvocato Generale, ritiene che lo Stato membro competente non possa più essere determinato in base ai precetti del Regolamento Dublino II dopo il ritiro dell’unica domanda di asilo
E’ infatti in questo momento – quello della dichiarazione del ritiro – che l’obiettivo del Regolamento Dublino II (determinare lo Stato membro competente all’esame di una domanda di asilo) non può più essere conseguito, in quanto non esiste più una domanda da esaminare, in corso di esame o già esaminata. 
Il caso sarebbe probabilmente diverso se il ritiro della domanda avvenisse dopo che la richiesta di presa in carico fosse stata accettata, in quanto l’obiettivo del Regolamento Dublino II  sarebbe già stato raggiunto.
Pertanto, il ritiro dell’unica domanda di asilo presentata nel territorio degli Stati membri rende inapplicabile il Regolamento Dublino II, a patto che il ritiro sia intervenuto prima che lo Stato membro interpellato abbia accettato la presa in carico. (par. 47)

Spetterà poi allo Stato dove la domanda sia stata presentata prendere le decisioni conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda. (par. 48)

Questa dunque la decisione della Corte:
 
“Il regolamento
[Dublino II] deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.”