Il 30 maggio la Commissione europea ha presentato una nuova proposta di rifusione del Regolamento EURODAC.
Si tratta della quarta propostapresentata dalla Commissione per modificare questo strumento, dopo quelle – tutte modificate o ritirate, per motivi diversi – del 2008, 2009 e 2010. Quest’ultima, in particolare, si era arenata nel percorso dei negoziati – vedremo meglio sotto perché – ed era ormai indispensabile presentare una nuova proposta modificata nel tentativo di rispettare la scadenza del 2012 prevista per la modifica di tutti gli strumenti del “pacchetto asilo”. 
Come abbiamo già sottolineato in diversi post, per ora è stata adottata solo la nuova Direttiva Qualifiche, mentre i negoziati sono ancora in corso per tutti gli altri atti.

EURODAC – Cos’è?
Si tratta di una banca dati che raccoglie le impronte digitali di tutti i cittadini stranieri – maggiori di 14 anni – che presentano una domanda di protezione internazionalein uno qualunque dei Paesi che sono vincolati dal Regolamento 2725/2000 (cioè tutti gli Stati UE più i cosiddetti “Stati associati”: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), ovvero che sono fermati nell’atto di attraversare irregolarmente una frontiera esterna di uno di questi Stati.
Oltre a questi dati, che devono essere inseriti obbligatoriamente nel database, gli Stati hanno la facoltà di inviare alla banca dati anche le impronte digitali degli stranieri – sempre maggiori di 14 anni – che trovano sul loro territorio in situazione irregolare,allo scopo di verificare se abbiano già presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Paese.

A cosa serve?


Attualmente, lo scopo di EURODAC è quello di facilitare l’applicazione del Regolamento Dublino II, attraverso il confronto delle impronte di chi chiede asilo con quelle già inserite nel database. Ciò ovviamente può agevolare l’individuazione dello Stato responsabile all’esame della domanda di protezione, nel caso in cui un richiedente abbia già presentato domanda altrove, ovvero sia già stato fermato per aver attraversato la frontiera esterna di un altro Stato.


La nuova proposta di rifusione del Regolamento EURODAC
Con questa nuova proposta la Commissione, preso atto dell’impossibilità di procedere altrimenti nei negoziati fra gli Stati, propone soprattutto di introdurre la possibilità per le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri ed EUROPOL di accedere alla banca dati di EURODAC per finalità di prevenzione, contrasto e indagine degli attacchi terroristici e di altri gravi reati.
Detta altrimenti, il Regolamento EURODAC, se la proposta della Commissione dovesse essere approvata, avrebbe un secondo obiettivo: non più solo facilitare l’applicazione del Regolamento Dublino II, ma anche la “lotta al terrorismo e alla grave criminalità”.

La proposta contiene anche le procedureche regolano l’accesso ai dati di EURODAC da parte della autorità incaricate dell’applicazione della legge e le condizionialle quali tale accesso può essere richiesto, oltre a una serie di garanzie per assicurare la protezione dei dati personali e il rispetto del diritto di asilo.

In particolare, si prevede che le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri ed EUROPOL possano richiedere ad un’autorità di controllo nazionale di trasmettere impronte digitali raccolte al Sistema Centrale EURODAC. L’autorità di controllo, qualora ritenga che le condizioni necessarie siano rispettate, procederà all’invio – tramite il Punto Nazionale di Contatto – delle impronte digitali in questione, al fine di compararle con quelle contenute nella banca dati di EURODAC, inviate da tutti gli altri Stati membri.

Quali sono dunque queste condizioni necessarie per poter procedere a tale richiesta di confronto?
L’art. 20 e 21 della proposta della Commissione le elencano, differenziando fra le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri ed EUROPOL.
Quanto alle prime, si dice che tale richiesta può essere avanzata nell’ambito dei loro poteri e solo se:
  • il confronto con banche dati nazionali ha dato esito negativo;
  • il confronto è necessario al fine di prevenzione, contrasto e indagine degli attacchi terroristici e di altri gravi reati;
  • il confronto è necessario nel caso specifico: è esclusa la possibilità di procedere al confronto in maniera sistematica;
  • ci sono motivi ragionevoli di ritenere che tale confronto contribuirà allo scopo di cui sopra.

Quanto a EUROPOL, la richiesta di confronto dovrà rimanere all’interno dei limiti del mandato dell’Agenzia e dovrà essere necessaria per l’adempimento dei suoi compiti e al fine di un’analisi specifica, ovvero di un’analisi generica ma di natura strategica.


Il rispetto del diritto di asilo
L’art. 35 della nuova proposta prevede esplicitamente che i dati ottenuti dagli Stati membri o da EUROPOL ai sensi del Reglamento EURODAC, non sono inviati a, o comunque messi a disposizione di Stati terzi od organizzazioni internazionali o entità private con sede dentro o fuori l’UE.


Il costo
La stima della Commissione per coprire i costi della modificadi EURODAC è di 2,7 milioni di euro.


Torneremo sicuramente sul Regolamento EURODAC in maniera più approfondita qualora i legislatori europei dovessero trovare un accordo sulla nuova proposta.