FRANCIA

2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASILO


La domanda di asilo va presentata alla préfecture competente, che generalmente è quella del capoluogo di regione (ad eccezione di chi si trova in una zona di frontiera, V. parte 4-Esame della domanda). Per presentare la domanda occorre un domicilio. A tal fine, è possibile eleggere domicilio presso un privato, un albergo o la sede di un’associazione riconosciuta dalla préfecture. Nella pratica, si riscontrano tuttavia numerose difficoltà che rendono in certi casi il requisito del domicilio un vero e proprio ostacolo alla presentazione di una domanda di asilo. Secondo il rapporto della CNDA “Droit d’asile en France: conditions d’accueil. Etat des lieux 2012“, il periodo necessario per ottenere un domicilio al fine di avviare la procedura di asilo può estendersi fino a 5 mesi. Secondo lo stesso rapporto, si sono verificati casi in cui dei richiedenti asilo in attesa di domiciliarsi presso un’associazione sono stati espulsi, in occasione di controlli, in quanto privi di documenti idonei a confermare la loro presenza regolare sul territorio francese.
Il prefetto, ricevuta la domanda di asilo, rilascia un’APS (autorizzazione provvisoria al soggiorno) di un mese, salvo i seguenti quattro casi:
  1. la competenza per l’esame della domanda, in base al Regolamento Dublino, è di un altro Stato;
  2. il richiedente ha la nazionalità di un Paese per il quale la Francia ritiene applicabile la clausola di cessazione prevista dall’art.1, C, 5 della Convenzione di Ginevra del 1951, o di un Paese considerato come “Paese di origine sicuro”.
Attualmente la lista dei Paesi per i quali si applica la clausola di cessazione ex art. 1, C, 5 (cioè dei Paesi ove sono intervenuti dei cambi fondamentali nel regime politico) comprende: Benin, Bulgaria, Capo Verde, Cile, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia.
La lista dei Paesi di origine sicuri comprende invece: Armenia, Bangladesh, Benin, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Croazia, Ghana, India, Macedonia, Mauritius, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Senegal, Serbia, Tanzania, Ucraina.
Con una decisione del 26 marzo 2012, il Consiglio di Stato ha annullato una precedente decisione di inserire in questa lista anche l’Albania e il Kosovo. Si noti che nel 2011 circa il 40% delle domande di asilo presentate da cittadini di “Paesi di origine sicuri” era costituito proprio da cittadini del Kosovo. 
Il 21 dicembre 2012 è stato invece eliminato dalla lista dei Paesi di origine sicuri il Mali, che in precedenza vi compariva limitatamente agli uomini (a causa della pratica molto diffusa delle mutilazioni genitali femminili).
Il tasso di riconoscimento delle domande presentate da persone provenienti da “Paesi di origine sicuri” nel 2011 è stato del 7%.


  1. la presenza del richiedente è considerata come una minaccia all’ordine pubblico;
  2. la domanda di asilo è basata su una frode deliberata, costituisce un ricorso abusivo alla procedura di asilo ovvero è finalizzata solo a rendere vana una misura di allontanamento.
NB: Secondo la legge 672 del 16 giugno 2011(all’art. 96) si considera basata su una frode deliberata la domanda di asilo presentata da uno straniero che fornisce false indicazioni, dissimula le informazioni sulla propria identità, la sua nazionalitào le modalità del suo ingresso in Francia, al fine di indurre in errore le autorità. (V. anche sotto, box Il caso dei richiedenti asilo con le impronte digitali illeggibili). La circolare del giorno successivo (Circulaire du 17 juin 2011) contiene ulteriori precisazioni (V. in particolare l’allegato 3).



Causa I.M. c. Francia, 2 febbraio 2012, Corte europea dei diritti dell’uomo

Nella causa I.M. contro Francia (2 febbraio 2012), davanti alla V sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto la Francia responsabile della violazione dell’art. 13, in combinato disposto con l’art. 3, della CEDU. Per quanto più rileva in questa sede, si sottolinea come la Corte abbia constatato (al par. 141 della sentenza) che il solo fatto che la domanda di asilo sia stata considerata come successiva alla decisione di espulsione con accompagnamento alla frontiera – benché il richiedente avesse cercato di chiedere asilo appena entrato in Francia – sia bastato alle autorità francese per ritenere la domanda come basata su una “frode deliberata” e, dunque, a inserirla nel canale della procedura prioritaria. La Corte europea rileva dunque il carattere automatico della classificazione della domanda, legato a un motivo di ordine procedurale, senza alcuna relazione con le circostanze specifiche, né con la fondatezza della domanda.

Qualora non ricorra nessuna delle circostanze di cui sopra, al richiedente viene rilasciata un’APS (autorizzazione provvisoria al soggiorno) di un mese. Quindi, riempito il formulario apposito (disponibile in 18 lingue, ma da compilare in francese), il richiedente deve inviarlo all’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides, V.parte 4-Esame della domanda) entro 21 giorni.
Una volta ricevuto il formulario, l’OFPRA invia al richiedente una “lettera di registrazione”, che permette al richiedente stesso di ottenere dalla préfecture una ricevuta che attesta il deposito della domanda di asilo; tale ricevuta è valida tre mesi ed è rinnovabile fino alla decisione sulla domanda di asilo.

Per chi non riceve un’APS è comunque possibile chiedere asilo e il suo caso sarà trattato secondo la procedura prioritaria (V. parte 4-Esame della domanda). Tuttavia, in questo caso, il richiedente asilo si verrà a trovare in un “limbo giuridico”: privo dell’autorizzazione al soggiorno ma con il diritto di rimanere sul territorio fino alla decisione in prima istanza sulla sua domanda di asilo.

Anche chi si trova in detenzione amministrativa può presentare domanda di asilo, ma solo entro cinque giorni dall’ingresso nel centro (a pena di irricevibilità). Anche in questo caso, la domanda sarà esaminata secondo la procedura prioritaria


NB: La “regionalizzazione” della procedura di asilo provoca – oltre a difficoltà pratiche per il richiedente asilo – un carico di lavoro particolarmente pesante che grava su alcuni uffici. Ciò determina dei ritardi nel rilascio dell’APS, che possono arrivare fino ad alcuni mesi.

Il caso dei richiedenti asilo con le impronte digitali illeggibili

Negli ultimi anni si sono registrati numerosi casi di persone che, al fine di sottrarsi all’applicazione del Regolamento Dublino, hanno reso illeggibili le proprie impronte digitali per evitare di essere registrate nella banca dati Eurodac Con una circolare del 2 aprile 2010, il governo francese ha fornito indicazioni di non rilasciare l’APS e di inserire in procedura prioritaria i richiedenti asilo per i quali sia impossibile procedere alla rilevazione delle impronte digitali.