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il richiedente ha la nazionalità di un Paese per il quale la Francia ritiene applicabile la clausola di cessazione prevista dall’art.1, C, 5 della Convenzione di Ginevra del 1951, o di un Paese considerato come “Paese di origine sicuro”.
Il 21 dicembre 2012 è stato invece eliminato dalla lista dei Paesi di origine sicuri il Mali, che in precedenza vi compariva limitatamente agli uomini (a causa della pratica molto diffusa delle mutilazioni genitali femminili).
Il tasso di riconoscimento delle domande presentate da persone provenienti da “Paesi di origine sicuri” nel 2011 è stato del 7%.
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la presenza del richiedente è considerata come una minaccia all’ordine pubblico;
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la domanda di asilo è basata su una frode deliberata, costituisce un ricorso abusivo alla procedura di asilo ovvero è finalizzata solo a rendere vana una misura di allontanamento.
Nella causa I.M. contro Francia (2 febbraio 2012), davanti alla V sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto la Francia responsabile della violazione dell’art. 13, in combinato disposto con l’art. 3, della CEDU. Per quanto più rileva in questa sede, si sottolinea come la Corte abbia constatato (al par. 141 della sentenza) che il solo fatto che la domanda di asilo sia stata considerata come successiva alla decisione di espulsione con accompagnamento alla frontiera – benché il richiedente avesse cercato di chiedere asilo appena entrato in Francia – sia bastato alle autorità francese per ritenere la domanda come basata su una “frode deliberata” e, dunque, a inserirla nel canale della procedura prioritaria. La Corte europea rileva dunque il carattere automatico della classificazione della domanda, legato a un motivo di ordine procedurale, senza alcuna relazione con le circostanze specifiche, né con la fondatezza della domanda. |
Per chi non riceve un’APS è comunque possibile chiedere asilo e il suo caso sarà trattato secondo la procedura prioritaria (V. parte 4-Esame della domanda). Tuttavia, in questo caso, il richiedente asilo si verrà a trovare in un “limbo giuridico”: privo dell’autorizzazione al soggiorno ma con il diritto di rimanere sul territorio fino alla decisione in prima istanza sulla sua domanda di asilo.
Anche chi si trova in detenzione amministrativa può presentare domanda di asilo, ma solo entro cinque giorni dall’ingresso nel centro (a pena di irricevibilità). Anche in questo caso, la domanda sarà esaminata secondo la procedura prioritaria.
NB: La “regionalizzazione” della procedura di asilo provoca – oltre a difficoltà pratiche per il richiedente asilo – un carico di lavoro particolarmente pesante che grava su alcuni uffici. Ciò determina dei ritardi nel rilascio dell’APS, che possono arrivare fino ad alcuni mesi.
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Il caso dei richiedenti asilo con le impronte digitali illeggibili
Negli ultimi anni si sono registrati numerosi casi di persone che, al fine di sottrarsi all’applicazione del Regolamento Dublino, hanno reso illeggibili le proprie impronte digitali per evitare di essere registrate nella banca dati Eurodac. Con una circolare del 2 aprile 2010, il governo francese ha fornito indicazioni di non rilasciare l’APS e di inserire in procedura prioritaria i richiedenti asilo per i quali sia impossibile procedere alla rilevazione delle impronte digitali.
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Vai alla parte 4-Esame della domanda
Vai alla parte 5-Fase giurisdizionale
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Vai alla parte 7-Principali norme di riferimento, giurisprudenza e fonti consultate
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