FRANCIA
3. ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO
Una volta presentata la domanda di asilo, il richiedente ha diritto all’ATA (Allocation temporaire d’attente, V. sotto, il box L’ATA); quindi, viene assegnato a un CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, V. sotto), a seconda dei posti disponibili. In caso di rifiuto dell’accoglienza nel centro proposto dalla prefettura, il richiedente perde diritto anche all’ATA.
In caso invece di indisponibilità di posti nei CADA, il richiedente viene inserito in una lista di attesa e può chiedere alloggio in un centro di accoglienza emergenziale (hébergement d’urgence), se disponibile. Nel frattempo, beneficia dell’ATA.
E’ importante sottolineare che l’accesso all’accoglienza è possibile solo per chi ha formalmente depositato una domanda di asilo alla préfecture. Come abbiamo detto nella parte 2-Avvio della procedura, il tempo necessario per ottenere un domicilio (a sua volta necessario per formalizzare la propria domanda di asilo) può arrivare fino a 5 mesi: durante questo lungo periodo di tempo le persone rimangono del tutto prive di accoglienza, finendo così per dipendere in tutto dalle associazioni caritatevoli.
E’ importante sottolineare che l’accesso all’accoglienza è possibile solo per chi ha formalmente depositato una domanda di asilo alla préfecture. Come abbiamo detto nella parte 2-Avvio della procedura, il tempo necessario per ottenere un domicilio (a sua volta necessario per formalizzare la propria domanda di asilo) può arrivare fino a 5 mesi: durante questo lungo periodo di tempo le persone rimangono del tutto prive di accoglienza, finendo così per dipendere in tutto dalle associazioni caritatevoli.
L’ATA
L’ATA (Allocation temporaire d’attente) è un contributo economico, fissato per decreto (nel 2012 corrispondeva a 11,01 euro al giorno) e riconosciuto, come misura alternativa all’accoglienza in un CADA (cioè fino a che non si liberi un posto in un CADA) ai richiedenti asilo maggiorenni (anche in fase di ricorso), fin dalla presentazione della domanda. Possono beneficiare dell’ATA anche i titolari di protezione sussidiaria nonché altre categorie di persone protette (vittime di tratta, apolidi,..), a condizione che abbiano un reddito inferiore al Reddito di Solidarietà Attiva (RSA, V. parte 7-Contenuto della protezione internazionale).
Non beneficiano dell’ATA i rifugiati (che hanno accesso agli strumenti di diritto comune previsti per i cittadini francesi, V. parte 7-Contenuto della protezione internazionale).
Non hanno diritto all’ATA nemmeno i richiedenti asilo che rifiutano l’ingresso in un CADA, per i quali si presuppone che abbiano accesso ad altri tipi di accoglienza. Perdono il diritto all’ATA coloro che abbandonano il luogo di accoglienza o ne sono espulsi.
Hanno invece accesso all’ATA i richiedenti asilo a cui viene rifiutato l’autorizzazione provvisoria al soggiorno (ATS – V. parte 2-Avvio della procedura) e che pertanto non possono accedere ai CADA, ad eccezione dei “casi Dublino”.
Tuttavia, proprio sul riconoscimento dell’ATA ai “casi Dublino”, V. il nostro post che si occupa della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’UE nella causa CIMADE e GISTI (C-179/11). |
I CADA
Sul territorio francese esistono circa 300 centri di accoglienza (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile-CADA) riservati ai richiedenti asilo e ai loro familiari, per un totale (nel 2011) di circa 21.500 posti. Non esiste alcun CADA nei Dipartimenti d’oltre mare, benché le domande di asilo ivi presentate siano tutt’altro che poche (a titolo di esempio, nel 2011 circa 1.300 nella Guyana francese e 1.100 a Mayotte).
Per accedere a un CADA occorre essere in possesso dell’Autorizzazione provvisoria al soggiorno di un mese o della ricevuta valida per tre mesi (V. parte 2-Avvio della procedura). Sono pertanto esclusi i richiedenti asilo in “procedura Dublino” o la cui domanda viene esaminata secondo la procedura prioritaria.
I CADA sono finanziati dallo Stato e affidati in gestione a delle associazioni. Il loro obiettivo è quello dell’accoglienza e dell’accompagnamento sociale, sanitario e amministrativo dei richiedenti asilo autorizzati al soggiorno. Dunque, non l’inserimento socio-economico. Possono consistere tanto in strutture collettive, quanto in appartamenti.
L’accoglienza nel CADA dura per tutta la durata della procedura di asilo, compreso l’eventuale ricorso.
A seguito della decisione sulla domanda di asilo, il richiedente deve lasciare il centro entro un mese se la risposta è negativa, ovvero entro tre mesi, prolungabili per altri tre, se la risposta è positiva.
Nel 2010 la durata media di permanenza nei CADA è stata di 586 giorni, il che spiega – confrontando il numero delle domande di asilo e il numero di posti di accoglienza – l’ampio ricorso a soluzioni emergenziali, spesso anch’esse insufficienti rispetto al bisogno.
Secondo fonti non governative, all’inizio del 2011 erano circa 30.000 le persone in lista di attesa per entrare in un CADA.
Secondo fonti non governative, all’inizio del 2011 erano circa 30.000 le persone in lista di attesa per entrare in un CADA.
3.1 Accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo
I richiedenti asilo hanno accesso al mercato del lavoro se la domanda di asilo non è ancora stata esaminata (V. parte 4-Esame della domanda) da piu’ di un anno, ovvero se si trovano in fase di ricorso (V. parte 5-Fase giurisdizionale).
Devono però presentare una richiesta di autorizzazione al lavoro alla préfecture, che può anche rifiutarla, con riferimento alla situazione del mercato del lavoro – in particolare al tasso di disoccupazione – in quella specifica regione o in quello specifico settore.
Vai alla pagina Asilo negli Stati europei
Vai alla parte 1-I dati
Vai alla parte 2-Avvio della procedura
Vai alla parte 4-Esame della domanda
Vai alla parte 5-Fase giurisdizionale
Vai alla parte 6-Contenuto della protezione internazionale
Vai alla parte 7-Principali norme di riferimento, giurisprudenza e fonti consultate
Vai all’intervista con Carolina Kobelinsky – L’attesa del richiedente asilo
Devono però presentare una richiesta di autorizzazione al lavoro alla préfecture, che può anche rifiutarla, con riferimento alla situazione del mercato del lavoro – in particolare al tasso di disoccupazione – in quella specifica regione o in quello specifico settore.
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