Il “Programma di Stoccolma” è il terzo programma di lavoro quinquennale dell’Unione europea in materia di Libertà, Sicurezza e Giustizia, dopo quelli di Tamperedel 1999 e dell’Aia del 2004.

E’ stato approvato nel dicembre 2009 dal Consiglio europeo, cioè l’istituzione UE in cui si riuniscono gli Stati membri, rappresentati ai massimi livelli (capi di Stato o di governo).
Si tratta di un programma molto lungo e dettagliato, non vincolante per gli Stati: esso rappresenta piuttosto l’agenda che innanzitutto la Commissione, ma anche altre istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio UE) devono seguire per orientare il loro lavoro in questo campo per gli anni 2010-2014.

Per quanto più ci interessa da vicino, il Programma di Stoccolma contiene:
  • un capitolo (il quinto) intitolato “Accesso all’Europa in un mondo globalizzato” che contiene gli obiettivi e le raccomandazioni in materia di gestione delle frontiere esterne e politica dei visti
  • un capitolo (il sesto) intitolato “Un’Europa all’insegna della responsabilità, della solidarietà e del partenariato in materia di migrazione e asilo”, che si occupa di politica di immigrazione e asilo
  • un capitolo (il settimo) intitolato “L’Europa in un mondo globalizzato – La dimensione esterna della libertà, della sicurezza e della giustizia”, che sottolinea l’importanza che le politiche dell’Unione in questo campo siano collegate alle politiche generali dell’UE e i principi che devono guidare l’azione dell’Unione nelle relazioni esterne nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.


Per quanto riguarda nello specifico il campo dell’asilo, nel Programma di Stoccolma si sottolinea (neretto nostro)

l’obiettivo di stabilire uno spazio comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asiloe su uno status uniformeper coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale.”


dovrebbe essere basato su norme elevate in materia di protezione e si dovrebbe accordare la debita attenzione anche a procedure eque ed efficaci che consentano di prevenire gli abusi. È essenziale che agli interessati, indipendentemente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d’asilo, sia riservato un trattamento di livello equivalentequanto a condizioni di accoglienza, e di pari livello per quanto riguarda le disposizioni procedurali e la determinazione dello status. L’obiettivo dovrebbe consistere nell’assicurare che casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato.”

Partendo poi dalla considerazione che il grado di armonizzazione raggiunto non è ancora soddisfacente, il Programma ripete l’obiettivo di arrivare, entro il 2012, ad “una procedura comune in materia di asilo” e “uno status uniforme”, conformemente a quanto previsto nei Trattati, in particolare all’art. 78 TFUE.

Vengono poi richiamati la Convenzione di Ginevra e gli altri Trattati pertinenti, sulla cui “applicazione integrale e globale” dovrebbe basarsi la politica comune in materia di asilo. Si dice anche che l’Unione europea dovrebbe porsi come obiettivo quello dell’adesione alla Convenzione di Ginevra e al Protocollo di New York del 1967.

Quanto al sistema di Dublino, nel Programma si dice che esso
resta una pietra miliare nella costruzione del sistema europeo comune di asilo, poiché attribuisce con chiarezza la competenza per l’esame della domanda di asilo.

Nel Programma si trovano poi alcune piste di lavoro future, come ad esempio l’invito alla Commissione, dopo che la “seconda fase” della costruzione del Sistema europeo comune di asilo sarà stata pienamente attuata, ad analizzare “le possibilità di istituire un quadro per il trasferimento della protezionedi coloro che beneficiano della protezione internazionale, allorché questi esercitano i propri diritti di soggiorno acquisiti a norma della legislazione dell’UE”, nonché
a finalizzare il suo studio sulla fattibilità e le implicazioni giuridiche e pratiche dell’introduzione di un trattamento comune delle domande d’asilo”.

In materia di solidarietà fra Stati membri, il Programma sottolinea l’importanza di “analizzare e sviluppare ulteriormente meccanismi di condivisione volontaria e coordinata delle responsabilitàtra Stati membri”, riconoscendo ilruolo centrale dell’EASO in questo ambito.

Infine, circa la dimensione esterna dell’asilo, viene definito “strategico” l’approccio comune UE verso i Paesi terzi che ospitano elevati numeri di rifugiati.
Si sottolinea inoltre il compito dell’Unione, nel suo rapporto con i Paesi terzi, di “insistere sull’importanza dell’adesione alla convenzione di Ginevra del 1951sullo status dei rifugiati e al relativo protocollo
Una politica di asilo comune che sia credibile e sostenibile non può fermarsi alla solidarietà fra Stati membri, ma deve necessariamente rivolgersi anche all’esterno.
È perciò importante perfezionare strumenti per esprimere solidarietà ai paesi terzi, allo scopo di incentivare e di contribuire allo sviluppo di capacità da impiegare per gestire i flussi migratori e le situazioni in cui la condizione di rifugiato si protrae in tali paesi.
In tal senso, il Programma di Stoccolma contiene l’invito a promuovere lo sviluppo di capacità nei Paesi terzi di fornire effettiva protezionenonché a incoraggiare la partecipazione degli Stati membri ai programma volontari di reinsediamento, aumentando così il numero totale dei reinsediamenti.

La Commissione è inoltre invitata a studiare “nuovi approcci concernenti l’accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo, a cui gli Stati membri potrebbero partecipare su base volontaria


Nel 2010, la Commissione ha pubblicato un Piano d’Azione per l’attuazione del Programma di Stoccolma.