Proseguiamo oggi la pubblicazione della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo irlandese con la seconda parte, dedicata all’avvio della procedura di asilo. 
Dove si presenta la domanda, i tempi da rispettare, il rilascio del “certificato di residenza”, le due distinte procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Sono alcuni dei temi che troverete nelle righe che seguono. 

La prossima puntata, che pubblicheremo a breve, sarà incentrata sul tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo in Irlanda che – ricordiamo – non è vincolata dalla Direttiva Accoglienza

Buona lettura e appuntamento a presto!

IRLANDA

2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASILO
La persona che intende presentare domanda d’asilo, se si trova all’interno del territorio irlandese, deve recarsi a Dublino presso l’Office of the Refugee Applications Commissioner (ORAC, V. Parte 4 – Esame della domanda). 
Qui l’ufficiale designato condurrà un colloquio preliminare con il richiedente asilo al fine di accertare:
– le motivazioni generali su cui si basa l’istanza di protezione;
– l’identità, la nazionalità e il Paese di origine;
– i mezzi di trasporto utilizzati e il percorso seguito per raggiungere l’Irlanda; 
– i motivi per cui la persona si è recata in Irlanda 
– i documenti che eventualmente giustifichino il suo ingresso o la sua presenza nello Stato.

Il colloquio preliminare dovrebbe svolgersi lo stesso giorno in cui la persona si reca all’ORAC per presentare domanda di asilo, ma ciò non sempre è possibile.


Se la richiesta di asilo viene presentata alla frontiera, il colloquio preliminare con il richiedente è condotto da un membro del Garda National Immigration Bureau, la Polizia di Stato irlandese, ma la procedura d’asilo dovrà completarsi comunque presso l’ORAC (V. parte 4 – Esame della domanda)


Se chi intende presentare domanda di asilo si trova invece in stato di detenzione, il Prison Service comunicherà tale intenzione all’ORAC e il colloquio preliminare si svolgerà all’interno del carcere. 


Delle 1290 domande di asilo presentate in Irlanda nel 2011, 1002 sono state presentate direttamente presso l’ORAC, 203 in frontiera e 75 nelle carceri

Fin dal colloquio preliminare, il richiedente viene informato del diritto di:

  • farsi assistere da un avvocato o dal Refugee Legal Service (V. Parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo);
  • consultare l’UNHCR;
  • registrarsi alla Reception and Integration Agency (RIA) per ottenere un alloggio in un centro di accoglienza. (V. Parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo). 

Tali informazioni e un’illustrazione dettagliata della procedura di valutazione delle domanda di asilo sono fornite attraverso la consegna di un opuscolo informativo, attualmente disponibile in 24 lingue.


Il richiedente asilo viene quindi fotografato e, se sopra i 14 anni, vengono rilevate le sue impronte digitali al fine di verificare l’applicabilità del Regolamento Dublino.
Nel 2011 sono stati sottoposti al rilevamento delle impronte digitali 1.010 richiedenti asilo, 135 dei quali risultavano aver già presentato domanda in un altro Stato Membro. 

L’opposizione al rilevamento delle proprie impronte digitali è considerata come mancanza di ragionevoli sforzi per dimostrare la propria identità, da cui può conseguire la detenzione.(V. Parte 4 – Esame della domanda)


Quindi, al richiedente viene consegnato un formulario (disponibile in 24 lingue) in cui dovrà indicare, nella lingua tra queste a lui più familiare, informazioni personali (educazione, lavoro, famiglia…), i documenti di cui è in possesso, i motivi per cui ha lasciato il proprio Paese di origine e ha paura di farvi ritorno.

La consegna all’ORAC del formulario compilato deve avvenire entro 10 giorni (o meno nel caso della domande esaminate in via prioritaria)
A seguito della consegna del formulario, viene rilasciato un Temporary Residence Certificate (TRC), documento che attesta la presentazione dell’istanza di protezione, valido fino alla decisione definitiva.


In questa fase del procedimento è possibile chiedere solo il riconoscimento dello status di rifugiato dato che la richiesta di protezione sussidiaria può essere presentata solo dopo il diniego dello status di rifugiato. 
L’Irlanda è l’unico Stato membro dell’Unione Europea che prevede due distinte procedure: l’una per ottenere lo status di rifugiato, l’altra per la protezione sussidiaria.  


Dal 2008 sono state presentate presso il parlamento irlandese diverse proposte per l’adozione di un’unica procedura di esame delle richieste di protezione, tuttavia nessuna di queste ha ottenuto il consenso necessario. Il Minister for Justice and Equity ha annunciato che entro il 2014 sarà presentato un nuovo progetto di legge (Immigration, Residence and Protection Bill 2014) che introdurrebbe una singola  procedura di esame per la domanda della protezione internazionale.

Da tale riforma deriverebbe, secondo l’Irish Refugee Council (IRC), una riduzione dei tempi decisionali compresa tra uno e quattro anni e una diminuzione di circa quattro anni del periodo di  permanenza nei centri di accoglienza (vedi la roadmap dell’IRC per la riforma del sistema di asilo). L’approvazione di questa nuova legge è però tuttora in dubbio.

Torneremo più diffusamente sul tema delle distinte procedure nel sistema di asilo irlandese nelle prossime puntate. 


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Vai alla parte 4 – Esame della domanda di asilo
Vai alla parte 5 – Fase giurisdizionale 
Vai alla parte 6 – Contenuto della protezione
Vai all’aggiornamento – Riforma della procedura per il riconoscimento della protezione sussidiaria