IRLANDA
Continuiamo la pubblicazione della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo irlandese con una puntata sull’esame della domanda di asilo che siamo sicuri potrà raccogliere il vostro interesse.
Come abbiamo già avuto modo di anticipare nelle puntate precedenti, l’Irlanda è l’unico Paese dell’UE che prevede due distinte procedure per l’esame della domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria.
La scheda che presentiamo oggi, e che ci aiuta a capire meglio il funzionamento di questo complicato sistema, è divisa in sette brevi capitoli:
1. Organo responsabile dell’esame della domanda
2. Esame della domanda per ottenere lo status di rifugiato
3. Procedura prioritaria
4. Esiti dell’esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
5. Esame della domanda di protezione sussidiaria
6. Protezione umanitaria
Il Refugee Applications Commissioner, che dirige l’ORAC, è nominato attraverso un concorso pubblico e resta in carica per un periodo rinnovabile di 5 anni. Attualmente sono circa 160 le persone che lavorano presso l’ORAC, suddivise in 16 unità.
L’audizione è condotta da un funzionario dell’ORAC, eventualmente con l’ausilio di un interprete della stessa lingua del richiedente (se disponibile). Una copia del verbale del colloquio sarà consegnata al richiedente solo nell’eventuale fase di ricorso.
Sulla base del colloquio preliminare (V. parte 2- Avvio della procedura), dell’audizione e di ogni altra documentazione rilevante – incluse le informazioni sul paese di origine raccolte dall’ORAC – il funzionario incaricato prepara una relazione sull’istanza di asilo in cui indica se lo status di rifugiato deve essere riconosciuto (o meno) e quali sono le ragioni di tale scelta.
Quindi, la relazione viene trasmessa al Minister for Justice and Equality, cui tocca la responsabilità della decisione finale.
Il Minister sarà comunque vincolato da una eventuale raccomandazione positiva dell’ORAC, salvo che sussistano esigenze di sicurezza nazionale o politica pubblica. Al contrario, in caso di opinione negativa dell’ORAC, il Minister può comunque modificarla e riconoscere lo status.
– il tempo trascorso tra l’arrivo in Irlanda e la presentazione della domanda di asilo;
– l’aver rilasciato dichiarazioni false o fuorvianti;
– aver presentato precedentemente domanda di asilo in un altro Stato.
L’esame in via prioritaria della domanda di asilo comporta la presunzione dell’assenza di un rischio di persecuzione in caso di ritorno nel paese di origine.
La lista dei “Paesi di origine sicuri” è stabilita dal Minister of Justice and Equality, previa consultazione del Minister of Foreign Affairs.
Con una decisione del 2004, sono stati indicati come Paesi di origine sicuri la Croazia e il Sud Africa.
Sebbene la Nigeria non sia ufficialmente considerata un Stato sicuro, le domande di asilo di persone provenienti da questo Paese sono esaminate in via prioritaria, sulla base del fatto che esse rappresentano un’alta percentuale delle richieste presentate in Irlanda e la percentuale di riconoscimento è molto bassa.
L’High Court irlandese, con una decisione del 9 febbraio 2011 riguardante due cittadini nigeriani a cui era stato negato lo status di rifugiato in seguito all’esame del loro caso in via prioritaria, pur ritenendo legittima l’applicazione della procedura di esame accelerata nel caso di specie, ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’UE una domanda di pronuncia pregiudiziale in tal senso.
In particolare, la Corte irlandese ha chiesto ai giudici di Lussemburgo se la Direttiva Procedure precluda agli Stati membri l’adozione di misure amministrative che prevedano che una categoria di domande di asilo, definita sulla base della nazionalità o del Paese di origine, sia valutata in maniera prioritaria. La Corte di Giustizia non si è ancora pronunciata.
Nel 2011 la durata media della procedura ordinaria, fino alla decisione in prima istanza, è stata di circa 3 mesi, mentre quella della procedura prioritaria è stata di 30 giorni lavorativi.
Nello stesso anno, su 1834 istanze di asilo esaminate dall’ORAC, solo nel 3,3% dei casi è stato raccomandato al Minister for Justice and Equality il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre nel 57,3% dei casi la decisione dell’ORAC è stata negativa.
Nei casi rimanenti rientrano i ritiri (espliciti o impliciti) della domanda e il riconoscimento della competenza di un altro Stato ai sensi del Regolamento Dublino.
In caso di rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente asilo può, entro 15 giorni dalla notifica della decisione negativa, presentare presso l’ORAC la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
I tempi non sono rapidi: la decisione sul riconoscimento o meno della protezione sussidiaria arriva in media a circa 4 anni di distanza dalla presentazione dell’originale domanda dello status di rifugiato.
La normativa irlandese che disciplina la procedura di esame delle domande di protezione sussidiaria è peraltro molto scarna e non impone il rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla Direttiva Procedure.
Fino al novembre 2013 non era previsto che il richiedente fosse sentito nell’ambito dell’istruzione della sua domanda.
Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha recentemente chiarito che il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente e, in particolare, quello al contraddittorio, debba essere garantito anche nell’ambito della procedura per l’ottenimento della protezione sussidiaria (V. qui per il nostro post sulla sentenza in questione).
Quindi, sulla spinta di tale giurisprudenza, il 14 novembre 2013 è entrata in vigore la riforma della procedura di esame delle richieste di protezione sussidiaria, che ha riconosciuto maggiori garanzie al richiedente.
In base alla nuova normativa l’ORAC deve svolgere un colloquio con il richiedente e quest’ultimo può chiedere che l’UNHCR sia presente durante l’audizione.
Analogamente alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, il Commissioner, sulla base del colloquio e della documentazione raccolta, comunica le proprie conclusioni al Minister of Justice and Equallity, il quale, basandosi sulla relazione del Commissioner, deciderà se concedere o meno la protezione sussidiaria.
Nel 2011 sono state presentate 884 domande di protezione sussidiaria, delle quali solo 13 hanno avuto esito positivo.
I casi di concessione di tale protezione nel periodo 2008-2011 costituiscono l’1,9% delle domande presentate.
Avverso la decisione negativa è possibile presentare ricorso (V. parte 5-Fase giurisdizionale).
Il basso tasso di riconoscimento, sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, nonché l’eccessiva lentezza della procedura di esame delle domande di asilo, evidenzia delle gravi lacune nel sistema irlandese, come sottolineato anche dall’UNHCR.
4.6) PROTEZIONE UMANITARIA
Se il richiedente asilo non è riconosciuto né come rifugiato né come beneficiario di protezione sussidiaria, potrà essergli comunque concesso il diritto a soggiornare legalmente in Irlanda, per motivi umanitari o per qualsiasi altro motivo valutato discrezionalmente dal Ministro, come l’età dell’individuo, i legami familiari, la durata del soggiorno in Irlanda, lo svolgimento di un lavoro, il comportamento della persona.
Ciò avviene in particolare se il richiedente:
– non ha rispettato la richiesta di risiedere in un determinata zona dello Stato o si è allontanato dallo Stato senza il consenso del Minister for Justice and Equality;
– non si è presentato al colloquio con il funzionario dell’ORAC senza fornire una giustificazione entro 3 giorni lavorativi dalla data stabilita per l’audizione;
Vai alla pagina Asilo negli Stati europei
Vai alla parte 1 – I dati
Vai alla parte 2 – Avvio della procedura di asilo
Vai alla parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo
Vai alla parte 5 – Fase giurisdizionale
Vai all’aggiornamento – Riforma della procedura per il riconoscimento della protezione sussidiaria