- Organo responsabile dell’esame della domanda di asilo
- Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria
- L’audizione davanti alla Commissione per i rifugiati e i possibili esiti dell’esame
4.1) Organo responsabile dell’esame della domanda di asilo
La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione per i Rifugiati (Refugee Commission). Come abbiamo visto (V. in particolare parte 2-Avvio della procedura di asilo), tale Commissione svolge un ruolo molto delicato già nella fase di avvio della procedura d’asilo, considerando che questo avviene in moltissimi casi da un centro di detenzione.
La Commissione è stata fondata nel 2001, ed è diventata pienamente operativa nel 2002. Il Commissario per i Rifugiati viene nominato dal Primo Ministro tra pubblici ufficiali esperti in tema di diritto d’asilo.
La pagina della Commissione per i Rifugiati sul sito del Ministero della Giustizia e Affari Interni maltese spiega che la Commissione è composta oltre che dal Commissario stesso e dall’Assistente Commissario, come previsto dal Refugees Act, da 13 asylum determination officers, un responsabile dell’amministrazione, più altri addetti amministrativi.
4.2) Procedura ordinaria vs. procedura prioritaria
La Procedural Standards in Examining Applications for Refugee Status Regulations, che traspone nell’ordinamento maltese la Direttiva Procedure, stabilisce la procedura ordinaria, mentre le regole della procedura prioritaria si trovano nel Refugees Act.
Procedura ordinaria
Entro 60 giorni dall’arrivo sul territorio maltese il cittadino straniero deve formalizzare la sua volontà di richiedere protezione compilando il Preliminary Questionnaire (V. parte 2-Avvio della procedura di asilo). I richiedenti asilo arrivati in modo regolare riceveranno l’asylum certificate mentre i richiedenti asilo detenuti per via del loro arrivo irregolare non lo riceveranno. L’asylum certificate è valido per un mese ed è rinnovabile da parte della Commissione per i Rifugiati.
Procedura prioritaria
Il Refugees Act dedica il capitolo V alla procedura prioritaria.
Le domande che sono esaminate secondo tale procedura – in base all’art. 23, primo e secondo comma – sono quelle ritenute dalla Commissione per i Rifugiati come manifestamente infondate prima facie. La valutazione della manifesta infondatezza della domanda è totalmente a discrezione della Commissione che a qualsiasi stadio della procedura potrà decidere di procedere secondo le regole della procedura prioritaria.
Tali regole prevedono che la Commissione deve esaminare la domanda d’asilo entro tre giorni lavorativi.
La decisione deve poi essere trasferita al Refugee Appeal Board, che, a sua volta esaminerà e deciderà entro tre giorni lavorativi sulla domanda già rigettata dalla Commissione. La decisione del Refugee Appeal Board è definitiva e conclude la procedura.
Il Refugee Act (e in particolare i commi 8 e 9 dell’articolo 23) delinea poi altri due casi in cui la Commissione deve agire secondo la procedura prioritaria:
1) quando il richiedente avrebbe potuto trovare protezione in un altro Paese, nei termini delle Direttive UE e della Convenzione di Ginevra;
2) quando il richiedente possiede i documenti di un Paese Terzo Sicuro.
4.3) L’audizione davanti alla Commissione per i rifugiati e i possibili esiti dell’esame
I richiedenti asilo sono intervistati dalla Commissione per i Rifugiati al fine raccogliere tutte le informazioni rilevanti ad esaminare la domanda d’asilo. La legge non prevede un termine entro il quale deve aver luogo l’intervista né uno entro il quale deve essere presa la decisione, ma stabilisce che se entro sei mesi dalla presentazione della domanda il richiedente non ha ancora ricevuto l’intervista può richiedere le ragioni di tale ritardo alla Commissione per i Rifugiati.
All’inizio dell’intervista viene chiesto al richiedente asilo di compilare un Application Form che costituisce, assieme alle risposte già fornite con il Preliminary Questionnaire (V. parte 2-Avvio della procedura di asilo), la prima base di confronto.
L’intervista è condotta da un membro della Commissione alla presenza, se necessario, di un interprete non per forza nella lingua madre del richiedente, ma anche in una lingua che è ragionevole pensare comprenda.
Il richiedente asilo può essere assistito da un legale, a sue spese, e ha anche diritto a richiedere la presenza dell’UNHCR.
L’intervista può tuttavia essere omessa in una serie di casi tra cui:
1. La Commissione è in grado formulare un parere positivo sulla domanda anche in assenza dell’intervista, o ha già avuto un incontro con il richiedente al momento della presentazione della domanda.
2. L’intervista non è praticabile, in particolare quando il richiedente non è nelle condizioni, o non è in grado di affrontare l’intervista. Il Commissario può in ogni caso richiedere apposito controllo delle condizioni mediche e psicologiche del richiedente.
3. La Commissione ritiene la domanda infondata:
(a) in base alla nozione di Paese d’Origine Sicuro, o di Paese Terzo Sicuro;
(b) quando la domanda del richiedente si basa su contraddittori, inconsistenti, improbabili, o insufficienti spiegazioni che rendono la domanda non convincente;
(c) quando il richiedente reitera la domanda (subsequent application) senza introdurre ulteriori dichiarazioni o elementi;
(d) quando la domanda d’asilo ha come fine ritardare o impedire l’esecuzione di un ordine di allontanamento dal Paese.
I possibili esiti dell’esame della domanda sono:
- Riconoscimento dello status di Rifugiato
- Rigetto della domanda per lo status di rifugiato ma beneficio della Protezione Sussidiaria
- Protezione Umanitaria Temporanea
- Rigetto. Tale decisione è motivata in fatto e in diritto, è accompagnata da una copia del verbale dell’audizione e specifica i mezzi per avanzare ricorso.
In caso di rigetto – oltre al ricorso davanti al Refugee Appeals Board, di cui ci occuperemo nella prossima puntata – è possibile anche chiedere alla Commissione per i Rifugiati il riesame della domanda, ma solo presentando nuovi elementi intervenuti dopo il rigetto.
In questo caso il richiedente deve presentare questi nuovi elementi entro 15 giorni dal momento in cui li ha ottenuti e l’esame della domanda potrà consistere solo nell’analisi dei documenti, senza una nuova intervista.
Vai alla parte 1 – I dati
Vai alla parte 2 – Avvio della procedura di asilo
Vai alla parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo
Vai alla parte 5 – Fase giurisdizionale
Vai alla parte 6 – Contenuto della protezione internazionale