La domanda d’asilo viene esaminata dal Commissariato generale per i Rifugiati e gli Apolidi (CGRA). Il CGRA consiste in un Commissario Generale e due vice-commissari, indipendenti nelle decisioni che prendono e negli opinioni che danno.
Il Commissiario generale è nominato dal Re sulla base di una decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro responsabile. Il suo mandato è di 5 anni, rinnovabile. Lo stesso vale per i due vice. Dei due vice uno deve essere di lingua olandese e uno di lingua francese.
Il Commissariato-generale è suddiviso in sei sezioni geografiche: Africa, Balcani, Medio-Oriente e Asia, Europa dell’Est, Congo e una sezione per progetti specifici. Queste sezioni, ulteriormente suddivise in unità composte da 4 protection officers e un supervisore, si occupano dell’esame del contenuto delle domande d’asilo.
Inoltre il CGRA dispone di un servizio documenti che fornisce i documenti d’identità ai rifugiati riconosciuti.
Oltre alle sezioni geografiche il CGRA dispone di servizi di supporto:
– il servizio CEDOCA per le informazioni sui paesi d’origine;
– il servizio giuridico, che si occupa anche delle questioni sui minori, di genere e di ordine pubblico;
– il servizio psicologico;
– il servizio di helpdesk;
– il servizio interpreti;
– e il servizio amministrativo.
Gli impiegati e i funzionari del CGRA (in totale 450) sono assunti per concorso pubblico.
4.2) LA PROCEDURA DAVANTI AL CGRA
Dopo aver ricevuto la domanda d’asilo dall’Ufficio Immigrazione il CGRA invita i richiedenti asilo per un’intervista personale. Il CGRA deve intervistare il richiedente almeno una volta, ma può anche decidere di richiamarli per un’ulteriore intervista se necessario.
Se il richiedente non può essere presente nel giorno fissato deve avvisare il CGRA entro15 giorni dopo la data prevista per l’intervista. Non presentarsi all’intervista senza far sapere il perchè comporta la chiusura della procedura con una decisione negativa per motivi tecnici. Richiedenti asilo che hanno ricevuto un rifiuto tecnico e introducono una nuova domanda d’asilo sono esentati dall’obbligo di presentare nuovi elementi.
Durante l’intervista l’avvocato del richiedente asilo può essere presente ma non può intervenire. Solo alla fine dell’intervista l’avvocato può esprimere eventuali commenti. Anche persone di fiducia che seguono il richiedente asilo in modo professionale (come gli assistenti sociali) possono essere presenti durante l’intervista previa richiesta.
Il richiedente asilo ha diritto ad un interprete se l’aveva richiesto.
Il CGRA dispone di una procedura specifica nel caso in cui il richiedente non possa essere intervistato per motivi psicologici. In questi casi l’intervista segue il ritmo del richiedente e la decisione proposta viene presa in esame dallo psicologo del CGRA, il medico curante, l’assistente sociale del centro d’accoglienza o altre persone coinvolte con il richiedente asilo in questione. In caso di decisione negativa sull’asilo il CGRA può in certi casi includere una clausola umanitaria nella decisione, in cui specifica che la persona non è un rifugiato ma potrebbe comunque incontrare dei problemi se rimpatriato. L’Ufficio Immigrazione in questi casi non potrà procedere ad un rimpatrio forzato.
La legge – eccetto in un numero limitato di situazioni (che specificheremo oltre) – non prevede termini vincolanti entro cui il CGRA deve prendere una decisione. Dal 2012 il CGRA applica il principio LIFO (last in first out) secondo cui le nuove domande d’asilo vengono esaminate prioritariamente. Per le nuove domande d’asilo nel 2012 la durata media della procedura davanti al CGRA era di 3 mesi. La media è chiaramente più alta per le domande introdotte prima del 2012. In certi casi, come avveniva fino a poco fa nel caso dei richiedenti asilo siriani, il CGRA può decidere di “congelare” le domande d’asilo se la situazione nel paese d’origine non è chiara. Le domande d’asilo dei siriani sono rimaste sospese per questo motivo da marzo 2011 ad agosto 2012, quando il CGRA ha deciso di applicare loro la protezione sussidiaria.
4.3) I POSSIBILI ESITI DELLA PROCEDURA
Dopo aver esaminato la domanda il CGRA può prendere le seguenti decisioni:
– Decisione di ‘non presa in considerazione’ di una domanda presentata da cittadini UE: i cittadini UE sono ammessi alla procedura d’asilo in Belgio. Tuttavia è prevista per loro una procedura accelerata e il CGRA può decidere di non prendere in considerazione la domanda. Questo avviene nel caso in cui dalle dichiarazioni del richiedente non emerga chiaramente che esiste un fondato timore di persecuzione o non ci siano ragioni per ritenere che il richiedente correrebbe un rischio effettivo di danno grave se rimpatriato. Secondo la legge questa decisione deve essere presa entro 5 giorni. Il mancato rispetto di questo termine non comporta tuttavia l’automatica presa in considerazione della domanda.
Contro una decisione di ‘non presa in considerazione’ non è possibile un ricorso nel merito ma solo un ricorso in annullamento non sospensivo.
– Decisione di ‘non presa in considerazione’ di una domanda presentata da cittadini di ‘paesi d’origine sicuri’: anche per i cittadini provenienti da ‘paesi d’origine sicuri’ è prevista una procedura accelerata. Anche in questo caso il CGRA può decidere di non prendere in considerazione la domanda. Questo avviene nel caso in cui dalle dichiarazioni del richiedente non emerga chiaramente che esiste un fondato timore di persecuzione o non ci siano ragioni per ritenere che il richiedente correrebbe un rischio effettivo di danno grave se rimpatriato. Secondo la legge questa decisione deve essere presa entro 15 giorni. Il mancato rispetto di questo termine non comporta tuttavia l’automatica presa in considerazione della domanda.
Contro una decisione di ‘non presa in considerazione’ non è possibile un ricorso nel merito, ma solo un ricorso in annullamento non sospensivo. La sospensione può tuttavia essere richiesta.
I paesi attualmente considerati come ‘sicuri’ sono i seguenti:
– Albania
– Bosnia-Erzegovina
– India
– Kosovo
– Macedonia
– Montenegro
– Serbia.
Questi Paesi sono stati stabiliti per decreto regio del 26 maggio 2012 entrato in vigore l’1 giugno 2012.
La lista deve essere riesaminata per legge almeno una volta all’anno, sulla base di una procedura che prevede una decisione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro responsabile, dopo aver ottenuto l’opinione del CGRA e del ministero degli Esteri.
– La domanda d’asilo viene dichiarata irricevibile, ingannevole o manifestamente infondata.
In certi casi una domanda può essere rifiutata senza un esame nel merito da parte del CGRA. Nella pratica queste decisioni vengono prese raramente. Il CGRA ha dichiarato in diverse occasioni che per loro è comunque difficile prendere tali decisioni senza un minimo d’esame del contenuto della domanda.
Contro queste decisioni è possibile introdurre un ricorso sospensivo nel merito.
– Il CGRA riconosce al richiedente lo status di rifugiato.
Queste decisioni non vengono motivate. Il ministero degli Interni può in teoria presentare ricorso contro queste decisioni entro 30 giorni ma nella pratica non succede quasi mai. Passati i 30 giorni il rifugiato viene convocato per ricevere l’attestato di riconoscimento dello status di rifugiato.
– Il CGRA rifiuta lo status di rifugiato ma attribuisce la protezione sussidiaria.
In questi casi il CGRA deve motivare nella decisione perché rifiuta lo status di rifugiato. Il richiedente asilo può essere d’accordo con questa decisione e riceve quindi un permesso di soggiorno sulla base della protezione sussidiaria.
Il richiedente può anche presentare ricorso contro la decisione di rifiuto dello status di rifugiato (che garantisce maggiori diritti in Belgio rispetto alla protezione sussidiaria, vedi Parte 7- Contenuto della protezione internazionale). Il rischio è che in appello la Corte ritiri anche la protezione sussidiaria.
– Il CGVS rifiuta sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria.
Queste decisioni devono essere motivate. Contro tale decisione è possibile un ricorso sospensivo sul merito.
4.4) LA PROCEDURA ALLA FRONTIERA
Se il richiedente asilo presenta domanda alla frontiera può essere messo in detenzione. In questo caso la domanda sarà esaminata con una procedura accelerata. Il CGRA dovrà pronunciarsi sulla domanda entro 15 giorni. La procedura accelerata ha conseguenze anche sulla procedura d’appello (vedi parte 5- Fase giurisdizionale).
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Vai alla parte 2 – Avvio della procedura
Vai alla parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo
Vai alla parte 5 – Fase giurisdizionale