Oggi riprendiamo la nostra rubrica “Asylum Lottery“, finalizzata ad analizzare il fenomeno della mobilità di richiedenti e titolari di protezione internazionale in Europa.
Nei mesi scorsi abbiamo pubblicato alcuni contributi da parte di operatori italiani che avevano ad oggetto l’abbandono dell’Italia da parte di beneficiari di progetti di accoglienza. Pochi giorni fa, pubblicavamo invece un’analisi sulle possibilità di ingresso e lavoro in Svezia per persone titolari di protezione internazionale rilasciata dall’Italia.
Oggi analizziamo il caso tedesco. Come trasferirsi in Germania per lavoro?
Per i titolari di protezione internazionale riconosciuta dalle autorità italiane è possibile fare ingresso in Germania per turismo senza richiedere un visto per un periodo non superiore ai tre mesi così come previsto dagli accordi di Schenghen.
Se si intende risiedere e lavorare o studiare per un periodo superiore ai tre mesi è invece necessario richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno alle autorità competenti – in questo caso l’Ufficio per gli stranieri competente per il futuro luogo di residenza – entro 90 giorni dall’ingresso sul territorio tedesco.
Per ottenere un titolo di soggiorno è innanzitutto necessario rispondere ad alcuni requisiti di ordine generale, come ad esempio il possesso di un passaporto valido, il possesso di mezzi sufficienti a garantire il sostentamento durante l’intera permanenza, che la propria identità sia accertata e che i motivi del soggiorno non compromettano gli interessi nazionali.
Se la finalità del soggiorno è il lavoro subordinato, per il rilascio del permesso è necessario presentare il contratto di lavoro sottoscritto con il futuro datore, la documentazione comprovante l’eventuale qualifica professionale del richiedente, la prova di una sistemazione alloggiativa in Germania e la prova della copertura sanitaria (“tessera sanitaria”). Ai fini del rilascio del permesso, l’Agenzia Federale per l’Impiego deve contestualmente rilasciare anche un’autorizzazione all’impiego. Ne sono esentati coloro che ricoprono ruoli dirigenziali o che sono impiegati nel settore scientifico o della Ricerca e Sviluppo.
Durante i primi 12 mesi, al cittadino straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno e lavoro che concede un ingresso secondario al mercato interno del lavoro e di fatto non consente di esercitare un’attività lavorativa autonoma.
Tuttavia, dopo un anno viene rilasciato un permesso di lavoro senza restrizioni che permette di lavorare anche in modo autonomo.
A coloro che desiderano avviare un’attività autonoma è richiesto che quest’ultima abbia un interesse economico o soddisfi un bisogno locale. L’attività deve inoltre avere probabilità di generare effetti locali positivi e il suo finanziamento deve essere garantito.
I rinvii-Dublino verso l’Italia
Esiste un secondo fenomeno che coinvolge coloro che, titolari di protezione internazionale in Italia, giunti in Germania, presentano una seconda domanda di asilo determinando in tal modo l’applicazione del Regolamento Dublino. Si apre in questo caso un contenzioso tra Italia e Germania che sfocia nella richiesta di presa o ripresa in carico del soggetto da parte delle autorità italiane e nella maggior parte dei casi il procedimento si risolve con un provvedimento di rinvio verso l’Italia.
Ciascun Paese membro adotta un differente approccio riguardo i trasferimenti-Dublino verso l’Italia. L’Unità Dublino tedesca, ad esempio, ha sposato la posizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Samsam Mohammed Hussein e altri contro Paesi Bassi e Italia (V. la nostra analisi di questa sentenza) in cui la Corte ha affermato che il sistema di accoglienza in Italia non presenta carenze sistemiche tali da comportare, in caso di rinvio in Italia, un rischio reale ed imminente di subire dei trattamenti di una gravità tale da violare l’art. 3 CEDU (trattamenti inumani e degradanti).
Tuttavia, su questo punto i Tribunali amministrativi e le alte corti tedesche sono tuttora divise.
Il Ministero dell’Interno tedesco riporta che dall’1.1.2012 al 31.7.2013 i giudici tedeschi si sono pronunciati a questo riguardo in almeno 400 controversie: in 202 casi si è affermato che non fosse possibile trasferire i richiedenti asilo in Italia, in 198 casi si è decretato invece il contrario.
Nelle prossime settimane continueremo ad arricchire la nostra analisi approfondendo il caso di altri Paesi che sono destinazione privilegiata dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in Italia.
Nel ringraziare particolarmente Dr. Barbara Weiser di Caritas Osnabruck/Germany e Thomas Wilhelm, il cui contributo è stato indispensabile all’esposizione del caso tedesco, invitiamo a contattarci chiunque sia disponibile a fornirci ulteriori suggerimenti e informazioni per migliorare e completare l’analisi sulla Germania.
Per approfondimenti
http://www.bamf.de/EN/DasBAMF/IZAsylMigration/izasylmigration-node.html
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Vai al post “Spostarsi in Svezia per lavoro. Come fare?“