Riprendiamo le pubblicazioni dopo la pausa estiva con un post della nostra rubrica Asylum Lottery, il luogo dove cerchiamo di analizzare il fenomeno della circolazione all’interno dell’Unione europea di richiedenti e titolari di protezione. 
Come ricorderà chi ha seguito questa rubrica negli scorsi mesi, abbiamo dapprima pubblicato una serie di interventi di operatori italiani in merito al fenomeno – tuttora molto diffuso e anzi certamente in aumento – dell’abbandono dell’Italia alla ricerca di altre opportunità. Quindi, abbiamo cominciato – grazie anche alla collaborazione di operatori del settore che lavorano all’estero – a pubblicare alcune brevi informazioni su come fare per spostarsi, regolarmente, in altri Paesi europei. Informazioni che, per quanto limitate, crediamo possano servire – almeno come base di partenza – ai tanti operatori italiani che si sentono rivolgere questa domanda: “come posso fare per andare in un altro Paese a lavorare?” 
Come si sa, la normativa europea non disciplina questo aspetto, limitandosi a prevedere la possibilità per i titolari di protezione, se in possesso di alcuni requisiti, di circolare nell’area Schengen per un massimo di tre mesi, come turisti. Occorre dunque fare riferimento alle legislazioni dei singoli Stati membri. Finora abbiamo analizzato i casi della Svezia e della Germania. Oggi ci occupiamo di un Paese sempre un po’ “particolare”, il Regno Unito.

Ricordiamo che i contributi della rubrica Asylum Lottery si possono trovare nella pagina dedicata e invitiamo come sempre tutti a inviarci commenti, suggerimenti, riscontri. 
Buona lettura!






La prima grande differenza con gli altri Paesi finora analizzati è che i cittadini provenienti da Paesi terzi sono obbligati a richiedere un visto per fare ingresso nel Regno Unito, anche qualora siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese membro dell’Unione europea. Il Regno Unito, infatti, non fa parte dello spazio Schengen.
Per richiedere un visto un cittadino di un Paese terzo può rivolgersi alla Uk Visas and Immigration (https://www.visa4uk.fco.gov.uk/). E’ possibile fare ingresso sul territorio britannico:

(a) come visitor: qualora sussistano i requisiti di cui all’articolo 41 delle Immigration Rules; in questo caso il visto viene rilasciato per un massimo di 6 mesi, durante i quali non e’ possibile lavorare; vi sono inoltre restrizioni relative alle attività che si possono intraprendere, come l’accesso ai corsi di studio.  

(b) come lavoratore o studente: fatta eccezione per categorie molto specifiche di lavoratori, la materia dell’ingresso per motivi di lavoro o studio e’ regolata attraverso il Points Based System, sistema che assegna punti relativamente al possesso di requisiti di reddito, di conoscenza della lingua e della affidabilità di chi sponsorizza l’ingresso
Il sistema separa i richiedenti in cinque “livelli” (Tiers). Al fine di poter beneficiare di un visto in uno dei cinque livelli è necessario superare una valutazione a punti che vengono generalmente assegnati in base al titolo di studio del candidato, alle caratteristiche personali, al reddito e al livello di competenze richieste dall’offerta di lavoro. I livelli previsti sono i seguenti:

  • il livello 1, per i migranti “altamente qualificati” provenienti da paesi terzi, che copre l’ingresso di imprenditori, investitori e quelle poche persone che giungono in Inghilterra con il visto per “eccezionale talento”; 
  • il livello 2 è previsto per quei lavoratori qualificati che giungono da paesi terzi grazie ad un’ offerta di lavoro nel Regno Unito. Esso comprende i lavoratori qualificati che vengono trasferiti nel Regno Unito da una società internazionale, gli operai specializzati di cui è comprovata la carenza nel mercato del lavoro inglese, ministri di culto e sportivi;
  • il livello 3 è stato pensato per i lavoratori meno qualificati, al fine di riempire specifiche carenze temporanee di manodopera. Tuttavia il governo inglese non ha finora mai attribuito alcun visto nell’ambito di questo livello;
  • il livello 4 è per gli studenti di età superiore ai 16 anni, che vivono al di fuori dell’Unione Europea ma che desiderano studiare nel Regno Unito. I candidati devono essere iscritti ad un istituto scolastico registrato del Regno Unito prima di poter fare domanda di visto;
  • infine il livello 5 contiene sei sottolivelli di lavoratore temporaneo compresi quelli del creativo e dello sportivo, di chi è impegnato in opere di carità, operatori religiosi, e di chi usufruisce del regime di mobilità giovanile (che permette a circa 55.000 giovani ogni anno di lavorare nel Regno Unito). 

Prima di fare ingresso nel Regno Unito, coloro che richiedono un visto per i livelli 2, 4 e 5 sono tenuti ad avere la sponsorizzazione di un ente accreditato: può essere un datore di lavoro, per chi arriva nel Regno Unito per lavorare, o un istituto scolastico per gli studenti. In entrambi i casi gli sponsor devono essere accreditati dalle autorità inglesi in seguito ad accertamenti riguardanti la capacità del datore di lavoro o dell’istituzione scolastica di onorare i propri obblighi verso il lavoratore e/o studente. È inoltre necessario per lo sponsor dimostrare di non avere carichi pendenti legati a violazioni delle legge inglesi sull’immigrazione.
Una sintesi dei requisiti di sponsorizzazione per ogni livello è stabilito qui di seguito: 
Livello 1: per gli imprenditori e gli investitori, non è richiesta la sponsorizzazione mentre coloro che fanno richiesta di un visto per ‘eccezionale talento’ devono essere sponsorizzati da un organismo competente.
Livello 2: tutti i candidati devono richiedere un certificato di sponsorizzazione rilasciato dal loro futuro datore di lavoro. Questo documento certifica che il migrante andrà a riempire un vero e proprio posto vacante nel Regno Unito, che non può essere riempito con un lavoratore adeguatamente qualificato e stabile. L’agenzia inglese per l’immigrazione definisce un lavoratore stabile come qualcuno che è  “cittadino dello Spazio economico europeo o, come cittadino di paese terzo, stabilito legalmente nel Regno Unito con il relativo permesso per lavorare.” 
Livello 4: tutti i candidati devono avere una conferma di accettazione agli studi rilasciata dall’istituto scolastico inglese in cui intendono studiare. Lo “sponsor” ha il dovere di assicurare che lo studente sia conforme ai termini del suo visto e deve informare la UK Visa and Immigration se non lo è. 
Livello 5: tutti i candidati devono richiedere un certificato di sponsorizzazione ad eccezione di quelli che sono in visita nel Regno Unito nell’ambito del regime di mobilità giovanile.

(c) come familiare al seguito di una delle categorie al punto b) o come familiare di un soggetto che si trovi già regolarmente sul territorio del Regno Unito. Ci sono regole diverse a seconda del tipo di visto del familiare già nel Regno Unito, ma la materia nel 2012 e’ stata riassunta, in modo piuttosto complicato, nella cosiddetta Appendix FM delle Immigration Rules. In generale, sono richiesti un determinato livello di reddito e un alloggio adeguato. Se il familiare nel Regno Unito è un cittadino europeo (non britannico) si applicano invece i principi della Direttiva 2004/38, trasposta nella legislazione nazionale.

“Casi Dublino”
Esistono, come noto, numerosi casi di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale che dall’Italia si sono spostati nel Regno Unito ed hanno presentato nuova domanda d’asilo chiamando in causa il Regolamento Dublino
Per quanto riguarda nello specifico i rinvii verso l’Italia, le corti inglesi non hanno finora accertato l’esistenza di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo del sistema italiano. Non ritengono dunque che i richiedenti asilo corrano il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti (art. 3 della Cedu) se rimandati in Italia.
Alcuni casi di trasferimento verso l’Italia e Cipro sono stati sospesi in attesa della decisione della Corte Suprema inglese nel caso EM (Eritrea) v the Secretary of State for the Home Department

[2014] UKSC, che è stata pronunciata il 19 febbraio 2014 (V. la nostra analisi della sentenza qui). Non essendoci però alcuna politica di sospensione automatica dei trasferimenti, per sospenderli è stato necessario adire al giudice caso per caso. 

Più recentemente (11 giugno 2014) la Corte di Appello inglese si è pronunciata nel caso R (Tabrizagh & Ors v Secretary of State for the Home Department [2014] EWHC 1914 (Admin). Il giudice ha riconosciuto come pienamente legittima la posizione della UK Home Office nel considerare “chiaramente infondate” le rivendicazioni di sei richiedenti asilo, i quali sostenevano che il loro trasferimento in Italia avrebbe violato l’art.3 della CEDU sulla base delle carenze del sistema asilo italiano. (V. la nostra analisi della sentenza qui).

Per approfondimenti sulle modalità di ingresso nel Regno Unito:

Visa and Immigration in UK: https://www.gov.uk/visas-immigration

UK Home Office: https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration?utm_source=google&utm_medium=website%20link&utm_term=UKVI%20homepage&utm_content=UKVI%20homepage&utm_campaign=UKVI%20homepage

Immigration Rules: https://www.gov.uk/government/collections/immigration-rules

Managing Migration through Visa Policy (EMN-studies): http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/migration-channel/uk_20120824_visapolicy_finalversion_en.pdf



Vai alla pagina di Asylum Lottery
Vai al post “Spostarsi in Svezia per lavoro: come fare?
Vai al post “Spostarsi in Germania per lavoro: come fare?