Riprendiamo la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo spagnolo. Nelle scorse settimane abbiamo pubblicato i dati principali e approfondito come e dove si presenta domanda di protezione internazionale in Spagna.
Oggi parliamo invece dell’accoglienza dei richiedenti asilo.

Buona lettura!

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Il Capitolo III della Legge 12/2009 definisce le condizioni d’accoglienza (art. 30 – 33). 
I servizi di accoglienza e i programmi specifici destinati a richiedenti asilo sono determinati dal Ministero de Empleo y Seguridad Social e realizzati attraverso centri ministeriali e strutture sovvenzionate affidate a ONG.

Il sistema d’accoglienza è costituito principalmente dai quattro Centros de Acogida a Refugiados (CAR), che afferiscono al Ministero de Empleo y Seguridad Social. L’Ordinanza Ministeriale del 13/01/1989 ha istituito i Centros de Acogida a Refugiados, specificandone le funzioni e la natura di centri pubblici statali. Lo Statuto dei CAR è stato esplicitato e poi modificato con la Resolución de 6 julio de 1998, l’Orden Ministerial de 18 septiembre de 2001 e la Resolución de 11 enero de 2002. Il Reale Decreto 865/2006 ha stabilito poi le norme che regolano la tipologia e la quantità degli aiuti economici per i cittadini stranieri ospitati nei centri afferenti al Ministero de Empleo e Seguridad Social. Ogni anno la Secretaría General de Inmigración y Emigración attualizza le cifre, stabilendo la quantità massima e minima delle sovvenzioni. Le risoluzioni sono molto complete, non prevedono margini di spesa fuori dalle voci indicate e tengono in considerazione anche gli aiuti economici che derivano da altri programmi europei.

Il Ministero opera attraverso la Dirección General de Migraciones, alla quale corrisponde la pianificazione e il monitoraggio dei CAR, dei CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) e delle strutture minori, generalmente piccoli centri o appartamenti, gestiti dai soggetti del privato sociale che firmano accordi annuali con il Ministero. Cruz Roja, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) e ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración) sono le Ong coinvolte direttamente nelle politiche d’accoglienza, cui lo Stato dà sovvenzioni per programmi indirizzati a richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

I posti per l’accoglienza, in linea con le richieste di protezione internazionale (si veda la parte 1 – I dati), sono molto inferiori rispetto ad altri paesi.
I CAR, che ospitano principalmente chi ha fatto domanda d’asilo ma non ha ancora ricevuto una risposta, sono quattro e in totale contano circa 416 posti: Alcobendas (Madrid) 80, Vallecas (Madrid) 96, Mislata (Valencia) 120, Sevilla 120. 
I CETI, che teoricamente non dovrebbero essere centri di detenzione (come hanno invece dimostrato di essere: si veda a proposito l’interessante pubblicazione di APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – “Derechos Humanos en la frontera sur 2014”), contano circa 1000 posti (Ceuta 502, Melilla 480), e non accolgono solo persone che hanno fatto domanda d’asilo. 
Quando i centri del programma nazionale sono completi, i cittadini stranieri che hanno fatto domanda d’asilo sono inviati alle strutture gestite dalle ONG, che in totale possono ospitare oltre 500 persone.
I servizi che vengono offerti in questi centri, oltre a vitto e alloggio, sono principalmente l’assistenza sociale e l’assistenza psicologica. I richiedenti asilo sono poi indirizzati ad associazioni che si occupano di fornire assistenza legale.

Il sistema è centralizzato. Il dipartimento del Trabajo Social della OAR (Ufficio di Asilo y Refugio – V. parte 2 – Avvio della procedura), attraverso il proprio ufficio di Madrid e per mezzo dei Servizi di attenzione ai richiedenti protezione internazionali di Cruz Roja,  CEAR o ACCEM, si occupa di indirizzare i richiedenti a un determinato centro del programma d’accoglienza. 
Il tempo di permanenza nelle strutture è di sei mesi, prorogabile fino a un anno.

Quando il cittadino straniero entra in un centro d’accoglienza, vengono avviate le pratiche amministrative per il rilascio dei documenti cui hanno diritto i richiedenti asilo: empadronamiento, tessera sanitaria e carta d’identità. 


Empadronamiento

Secondo la legge ogni persona che vive in Spagna è obbligata a empadronarse nel municipio dove risiede, presso il Padrón municipal (l’anagrafe municipale). L’empadronamiento è il documento che accredita il tempo di permanenza sul territorio spagnolo e documenta la residenza. Per richiedere l’empadronamiento è necessario avere un domicilio. Questo documento dà diritto all’assistenza sanitaria (medico di famiglia), all’iscrizione dei figli alla scuola pubblica (dai 3 ai 16 anni), agli aiuti sociali (sussidio di disoccupazione) e serve per chiedere la regolarizzazione o il permesso di soggiorno e di lavoro per i cittadini di Paesi terzi.


Accesso al mercato del lavoro per i richiedenti asilo

Il richiedente asilo è autorizzato a svolgere un’attività lavorativa una volta che sono trascorsi sei mesi dalla formalizzazione della domanda, cioè da quando ha ricevuto la c.d. tessera rossa (si veda la parte 2 – Avvio della procedura). L’autorizzazione a lavorare permette l’iscrizione al Servicio Publico de Empleo (ufficio di collocamento) del Comune come demandante de empleo. Iscrivendosi al Servicio Publico de Empleo si riceve la Tarjeta de Domanda de Empleo che certifica lo stato di disoccupazione e dà la possibilità di accedere a determinate tipologie di corsi professionali gratuiti che variano da regione a regione, ma generalmente sono organizzati da agenzie formative regionali accreditate. 


Red Ariadna

I quattro CAR, così come CEAR, Cruz Roja e ACCEM, hanno aderito alla RED ARIADNA, un programma cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo il cui obiettivo principale è l’integrazione socio-lavorativa delle persone richiedenti e titolari di protezione internazionale. Il contributo a disposizione per ogni persona finanziato dal programma è di 1.364,31 euro, più 250 euro per eventuali materiali. 
La RED ARIADNA da la possibilità di coprire anche le spese per attività formative rivolte agli operatori, scambi di buone prassi con altri Paesi europei, campagne di sensibilizzazione.

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Vai alla parte 2 – Avvio della procedura
Vai alla parte 4 – Esame della domanda di protezione internazionale