Riprendiamo la pubblicazione delle nostre analisi di tutte le sentenze della Corte di Giustizia UE rilevanti in materia di asilo con una decisione piuttosto recente e di sicuro interesse.
Stiamo parlando del caso Diakité (C‑285/12) che ha permesso alla Corte, interpretando l’art. 15 c) della Direttiva 2004/83/CE (Direttiva Qualifiche, oggi sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE), di fornire la nozione di “conflitto armato interno”.
Come sempre, pubblichiamo nelle righe che seguono una breve sintesi dei principali punti toccati dai giudici della Corte, rimandando al nostro sito per scaricare la versione integrale dell’analisi.
Buona lettura!
I punti fondamentali toccati dalla Corte concernono:
1) la differenziazione dell’ambito di applicazione dell’art. 15, lett. c) rispetto alle corrispondenti definizioni utilizzate nell’ambito del diritto internazionale umanitario: ai fini della configurazione di un conflitto armato interno, la Corte ritiene non necessario “che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario”.
2) la definizione di un nucleo fondamentale nella nozione di “conflitto armato interno” consistente nell’ipotesi in cui “le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro”.
3) per ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 15 lett. c), non è necessario che “l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.”
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