Seconda puntata della scheda sul funzionamento del sistema di asilo in Svizzera*.
Dopo aver fornito alcuni dati nel precedente post, ci occupiamo oggi della fase di avvio della procedura: deposito della domanda, primo colloquio per decidere se entrare nel merito della domanda di asilo, procedura Dublino.
Nelle prossime puntate descriveremo invece le modalità di accoglienza dei richiedenti asilo e l’esame delle domande.
Buona lettura!
L’organismo che in Svizzera gestisce la fase procedurale è la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), dipendente dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia: ha sede a Berna ed è presente sul territorio nazionale solo nei Centri di Registrazione e Procedura (CRP).
La domanda di asilo può essere formulata oralmente o per iscritto a un posto di confine o in occasione del controllo di frontiera presso un aeroporto svizzero. Al momento di depositare la sua domanda di asilo, il richiedente indica la propria identità alle autorità svizzere, documentandole per quanto possibile in base a documenti ufficiali. Indica altresì i motivi che l’hanno indotto a lasciare il proprio Paese d’origine.
La maggior parte dei richiedenti asilo tuttavia elude i controlli alla frontiera per non correre il rischio di respingimento al confine e presenta la richiesta d’asilo direttamente nei Centri di Registrazione e Procedura della SEM: attualmente questi centri sono cinque, si trovano in genere in prossimità del confine di stato e possono ospitare in totale 1.400 persone. Nel quadro dell’ultima revisione della legge sull’asilo (LAsi), approvata nel 2013, è previsto di creare una serie di nuovi centri, che possano ospitare un totale di 5.000 persone.
Colloquio per decidere se entrare o meno nel merito della domanda
In tempi relativamente brevi (in generale entro due mesi) si svolge un primo colloquio, nel quale si deve determinare la possibilità o meno di entrare nel merito alla richiesta di asilo. Il colloquio è svolto da un funzionario della SEM, in presenza dell’interprete e di un rappresentante di una ONG, il cui ruolo è unicamente di verificare che il richiedente riceva un trattamento equo, senza partecipare attivamente al colloquio.
Il funzionario della SEM è selezionato su candidatura, deve avere generalmente una formazione universitaria e riceve una formazione specifica al settore dell’asilo e della migrazione all’interno della struttura.
Le due ragioni per una decisione di non entrata in merito (NEM) sono
- l’applicazione del regolamento Dublino o
- la provenienza del richiedente da un Paese d’origine ritenuto sicuro.
La lista dei Paesi sicuri è aggiornata regolarmente dalle autorità svizzere e comprende attualmente tutti i paesi europei (ad eccezione di Russia, Ucraina e Bielorussia) con l’aggiunta di India, Mongolia, Senegal, Ghana e Benin.
Procedura Dublino
Come detto nella parte 1 (I dati), pur non facendo parte dell’Unione Europea, la Svizzera ha sottoscritto gli accordi di Schengen e Dublino con votazione popolare nel 2005 ed ha integrato il sistema il 12 dicembre 2008.
Se un cittadino di Stato terzo deposita una domanda d’asilo in Svizzera, il primo passo consiste pertanto nello stabilire qual è lo Stato competente secondo il regolamento Dublino. Il primo colloquio è centrato essenzialmente sull’itinerario seguito dall’interessato e sui suoi legami familiari. Nello stesso tempo si effettua un confronto dattiloscopico con l’unità centrale Eurodac. In questo modo è possibile stabilire se un richiedente asilo è già stato oggetto di una procedura d’asilo in un altro “Stato Dublino” ed è quindi stabilita la competenza. Il colloquio consente inoltre di constatare altri fatti quali per esempio il soggiorno di familiari stretti in altri “Stati Dublino”, anche questo un elemento per stabilire la competenza.
È stato rilevato dai rappresentanti legali dei richiedenti asilo che, anche in assenza di impronte digitali nel sistema Eurodac, le autorità svizzere tentano di stabilire, attraverso il racconto del richiedente, il percorso che lo ha portato in Svizzera: in questo caso, una richiesta viene inviata alle autorità dello Stato di possibile provenienza (nella maggior parte dei casi l’Italia). In caso di risposta affermativa o negativa, la competenza viene stabilita direttamente; in caso di non risposta entro due mesi, prevale il principio del silenzio-assenso (in conformità alle regole del Regolamento Dublino) e la competenza viene trasferita allo Stato che non ha risposto.
Vai alla pagina Asilo negli Stati europei
Vai alla parte 1 – I dati
* questa scheda è stata scritta appositamente per il blog della nostra associazione dalla “Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale”