Nuova puntata della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo svizzero*. 
Dopo aver pubblicato i principali dati, esserci occupati delle modalità di avvio della procedura, dell’accoglienza ai richiedenti asilo e dell’esame della domanda di protezione internazionale, oggi parliamo della fase giurisdizionale. Cosa si può fare in caso di rigetto della domanda o di una decisione di “non entrata nel merito”? Quali sono le scadenze da rispettare ed entro quanto tempo il tribunale rende le sue decisioni?

Buona lettura!

SVIZZERA 
Parte 5 – Fase giurisdizionale




Contro ogni decisione negativa o di non entrata nel merito, della Segreteria di Stato alle migrazioni (SEM), può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (TAF), che ha sede a San Gallo. 
Di solito il TAF rende le sue decisioni entro due o tre mesi: nel caso di ricorsi contro decisioni di rinvio in applicazione al regolamento Dublino, il TAF si pronuncia in tempi più brevi. 

In merito all’inoltro del ricorso devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

– Termine di ricorso
Il ricorso deve essere inoltrato al TAF entro 30 giorni dalla decisione negativa oppure entro 5 giorni lavorativi in caso di decisione di non entrata nel merito, decisione resa all’aeroporto oppure quando il richiedente ha la nazionalità di un paese che la Svizzera considera come “Paese di origine sicuro” (V. parte 2 – Avvio della procedura) dal momento della notifica. 

– Richieste, motivazioni, mezzi di prova
Il ricorso deve contenere delle richieste concrete come per esempio la concessione dell’ammissione provvisoria o dell’asilo. Tali richieste devono essere motivate ed eventuali mezzi di prova devono essere allegati.

– Lingua, firma, allegati
Il ricorso deve essere redatto in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano) e deve essere presentato in duplice copia, provvisto della firma del richiedente l’asilo o del suo rappresentante legale. Insieme al ricorso devono essere inoltrati eventuali mezzi di prova e la copia della decisione della SEM.

* questa scheda è stata scritta appositamente per il blog della nostra associazione dalla “Fondazione Svizzera del Servizio Sociale Internazionale”