Torniamo oggi ad occuparci della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, analizzando un’importante sentenza del febbraio 2016. Stiamo parlando del caso J.N. (601/15), in cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dell’art. 8 della Direttiva Accoglienza in materia di trattenimento dei richiedenti asilo per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.
Come al solito, pubblichiamo nelle prossime righe una breve introduzione, rimandando al nostro sito per la lettura dell’analisi integrale di questa e di tutte le altre sentenze della Corte.
La Corte di Giustizia è chiamata con questa causa a valutare la conformità dell’articolo 8, par. 3, lett. e) della Direttiva Accoglienza alla luce dell’articolo 6 e dell’articolo 52, par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
In particolare con la sua questione pregiudiziale il giudice del rinvio domanda alla Corte se la misura di trattenimento disposta in base al suddetto articolo 8 rispetti il contenuto del diritto alla libertà sancito dall’art. 6 della Carta ed inoltre se tale misura possa rientrare tra le “limitazioni che possono legittimamente essere apportate”, anche in considerazione della giurisprudenza interpretativa in materia e dei limiti ulteriori apportati dall’articolo 5 della CEDU.
Premettendo che la conformità della norma di cui all’articolo 8 deve essere valutata solo con riferimento alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e non anche in base alla CEDU, la Corte risponde positivamente alla questione pregiudiziale, rilevando, in primo luogo, che il trattenimento disposto ai sensi dell’articolo 8 è da considerarsi legittimo, in quanto limitazione contenuta in un atto giuridico e perciò prevista dalla legge. In secondo luogo, la Corte definisce i contenuti del “rigoroso inquadramento” cui devono essere soggette tutte le limitazioni apposte al diritto alla libertà e agli altri diritti garantiti dall’articolo 6 della Carta, valutando il rispetto nel caso di specie dei criteri di ammissibilità che sono imposti alla misura del trattenimento, ossia necessità e proporzionalità della misura.
Riguardo al primo la Corte riconosce che la misura di trattenimento in esame opera “entro i limiti dello stretto necessario” ed inoltre risulta soggetta ad “un complesso di condizioni che mirano ad inquadrar[ne] rigorosamente” il ricorso; in particolare essa può essere disposta solo per fini di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. In secondo luogo, la misura risulta conforme con il principio di proporzionalità in quanto il trattenimento di cui al caso di specie “per sua stessa natura” rappresenta “una misura appropriata” per la tutela della sicurezza pubblica e “idonea” al perseguimento dell’obiettivo di cui all’art. 8 par. 3, primo comma lett.e) della direttiva accoglienza. La Corte ne conclude che “non risultano elementi” tali da mettere in discussione la validità della norma in esame alla luce dei suddetti articoli della Carta.
Vai all’analisi completa della sentenza