Dopo una breve pausa torniamo oggi ad occuparci della Corte di Giustizia dell’Unione europea e lo facciamo con l’analisi di una sentenza di particolare interesse ai nostri fini. Stiamo parlando della sentenza nella causa Mirza (C-695/15), emessa dalla Corte lo scorso 17 marzo 2016 e che si occupa di interpretare il regolamento Dublino nel caso di applicazione – da parte dello Stato membro individuato come competente all’esame della domanda – del concetto di Paese terzo sicuro. La sentenza stabilisce inoltre che, in caso di ripresa in carico di un richiedente protezione, la procedura di asilo non deve obbligatoriamente riprendere da dove si era interrotta.

Come sempre, nelle righe che seguono presentiamo una breve introduzione, rimandando al nostro sito chi volesse leggere l’intera analisi
Ricordiamo inoltre che tutte le analisi delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE rilevanti in materia di asilo pubblicate finora sono consultabili e liberamente scaricabili a questa pagina

Buona lettura e grazie come sempre a chi ci vorrà inviare commenti, suggerimenti o domande!




La causa in esame ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 18, paragrafo 2 del Regolamento 604/2013 (Regolamento Dublino III)
In particolare nelle tre questioni pregiudiziali la Corte è chiamata a chiarire se:

  1. la facoltà di inviare un richiedente asilo verso un paese terzo sicuro possa esercitarsi anche dopo la determinazione dello stato membro competente. La risposta della Corte è positiva: l’articolo 3, par. 3 del Regolamento Dublino, infatti, afferma che è essenziale soltanto che l’invio verso un paese terzo sicuro sia esercitato nel rispetto delle condizioni stabilite nella direttiva procedure, in particolare al suo articolo 33, senza però che sia previsto alcun limite temporale o alcuna deroga specifica.
  2. lo Stato membro competente possa inviare il richiedente verso un paese terzo sicuro anche se nel corso della procedura Dublino non aveva informato lo stato membro rinviante in merito alla propria normativa e prassi in materia di paesi terzi sicuri. La risposta della Corte è positiva. Infatti secondo la Corte, la determinazione dello Stato membro competente ai sensi del Regolamento Dublino non dipende dalla normativa o dalle prassi nazionali in materia di Paesi terzi sicuri, le quali sono irrilevanti a tal fine.
  3. la ripresa dell’esame della domanda di protezione internazionale debba avvenire necessariamente dal punto in cui era stata interrotta. La risposta della Corte è negativa: la ripresa della domanda da una fase specifica non è prescritta in nessuna norma. Il Regolamento Dublino, infatti, prevede solo che l’esame “sia portato a termine”, senza però avere l’obiettivo di prescrivere “il modo in cui la procedura debba essere ripresa” o di impedire allo stato membro competente di “dichiarare la domanda irricevibile”.