Il 7 marzo 2017 la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su un caso molto importante che aveva suscitato grande attesa fra gli operatori del settore, soprattutto a seguito delle conclusioni dell’Avvocato generale (ovvero un parere che ha la funzione di assistere, ma che non vincola, i giudici della Corte nel prendere la loro decisione).
Il caso – X e X, contro Belgio, C-638/16 – aveva ad oggetto, come si spiegherà più nel dettaglio sotto, la concessione di un visto per ragioni umanitarie che avrebbe permesso a una famiglia siriana di entrare in Belgio in condizioni di regolarità e sicurezza.
Cosa aveva sostenuto l’Avvocato generale? In estrema sintesi, nelle sue conclusioni (reperibile qui), l’Avvocato generale aveva proposto ai giudici della Corte di affermare che gli Stati membri sarebbero obbligati a rilasciare un visto con validità territoriale limitata(spiegheremo meglio sotto di cosa si tratta) per ragioni umanitarie, allorché un cittadino di un Paese terzo ne faccia richiesta e vi siano sostanziali motivi per ritenere che il rifiuto di concedere tale visto avrebbe la conseguenza diretta di esporre tale persona ad un trattamento proibito dall’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (che vieta la tortura nonché le pene o i trattamenti inumani o degradanti), privandola di una via legale per esercitare il suo diritto a cercare protezione internazionale.
E’ evidente quanto il tema sia di grandissima attualità e importanza; per questo motivo la decisione della Corte era tanto attesa e i suoi effetti potenzialmente molto importanti.
I fatti alla base della controversia
Una coppia di cittadini siriani e i loro tre figli, tutti residenti ad Aleppo, in Siria, si rivolgevano all’ambasciata belga in Libano chiedendo il rilascio di un visto con validità territoriale limitata sulla base dell’art. 25 par. 1 a) del Codice comunitario dei visti. Nella richiesta esplicitavano che la loro intenzione era quella di recarsi in Belgio per chiedere asilo. Alla richiesta aggiungevano di aver subito in Siria rapimenti, torture, percosse, oltre naturalmente a sottolineare, se ce ne fosse bisogno, la situazione a dir poco instabile di Aleppo.
Non solo. La famiglia faceva presente anche il rischio di persecuzioni religiose, a causa della loro fede cristiana ortodossa. Nel percorso giudiziario che faceva seguito alla risposta negativa da parte dell’ufficio immigrazione belga, si scontravano due visioni opposte in merito al divieto di tortura o trattamenti inumani o degradanti. La prima – quella della famiglia – ritiene che tale divieto possa essere effettivo solo se agli Stati membri viene imposto un corrispondente obbligo di rilasciare visti a chi, viceversa, si troverebbe sottoposto a tali trattamenti. La seconda – quello dello Stato belga, fatta propria anche da tanti altri Stati membri nel giudizio di fronte alla Corte di Giustizia – prevede invece che le autorità debbano sì astenersi dal respingere verso luoghi ove una persona è a rischio di trattamenti proibiti (principio di non refoulement), ma certamente non debbano attivarsi per agevolare l’ingresso di quella persona sul proprio territorio. La differenza è enorme.
Lo stesso Codice (all’art. 25) prevede però anche un visto con validità territoriale limitata, cioè un visto – valido, in linea di principio, solo per il territorio dello Stato che lo ha emesso – che gli Stati dovrebbero rilasciare, “eccezionalmente”, allorché ritengano necessario, “per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali”, derogare al rispetto delle condizioni di ingresso. E’ di questo visto che si occupa la sentenza in questione.
La decisione della Corte In sostanza, quindi, i giudici di Lussemburgo affermano che l’art. 25 del Codice dei visti non può essere la base giuridica per il rilascio di queste “autorizzazioni umanitarie” all’ingresso al fine di chiedere asilo, rimandando la palla nel campo dei singoli Stati membri in assenza di regole europee in materia. Questa la risposta della Corte alla domanda del giudice belga: “l’articolo 1 del codice dei visti deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell’articolo 25 del codice in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l’intenzione di presentare, dal momento dell’arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell’ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell’Unione, unicamente in quello del diritto nazionale.” Vai al testo della sentenza
La Corte belga chiamata a dirimere la questione della famiglia siriana decideva di sottoporre un quesito alla Corte di Giustizia UE al fine di ricevere dunque un aiuto nell’interpretazione dell’art. 25 del Codice dei visti e, in particolare, chiedeva ai giudici europei di chiarire se lo Stato membro a cui è stata presentata una domanda di visto con validità territoriale limitata è tenuto a rilasciarlo quando sia dimostrato un rischio di trattamenti proibiti o comunque di violazione di un obbligo internazionale.
La risposta della Corte di Giustizia, se confrontata alla portata della domanda pregiudiziale sottopostale, è straordinariamente breve. I giudici infatti non si addentrano all’interno della spinosissima questione, ma si limitano ad affermare che:
1) il Codice dei visti fissa, come detto sopra, le procedure e le condizioni per il rilascio a cittadini di Paesi terzi, dei c.d. visti di breve durata (max. 90 giorni)
2) la famiglia siriana, nel chiedere il rilascio di un visto alle autorità belghe, ha espresso chiaramente “l’intenzione di chiedere asilo in Belgio nel momento del loro arrivo in detto Stato membro e, pertanto, di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno la cui validità non sia limitata a 90 giorni” (par. 42 della sentenza)
3) allo stato attuale la normativa UE non prevede alcuna regola in materia di rilascio di visti o titoli di soggiorno di lunga durata per motivi umanitari (par. 44)
Pertanto, la richiesta di visto umanitario presentata dalla famiglia siriana rientra “nell’ambito di applicazione unicamente del diritto nazionale” (par. 44) e non può essere considerata come una richiesta di visto di breve durata (par. 50). Una conclusione contraria – continua la Corte – finirebbe per consentire ai cittadini di Paesi terzi di scegliersi la rappresentanza diplomatica ove chiedere un visto umanitario al fine di presentare una domanda di asilo una volta entrati in detto Stato, il che “lederebbe l’impianto generale del sistema istituito dal regolamento