L’applicazione del Regolamento Dublino nel caso dell’arrivo di un numero straordinariamente elevato di richiedenti asilo.
La sentenza che esaminiamo oggi ha ad oggetto l’interpretazione degli articoli 2, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 («regolamento Dublino III»).
In particolare, nei quesiti posti dal giudice del rinvio la Corte è chiamata a rispondere a due ordini di questioni. Innanzitutto, nel primo gruppo di questioni alla Corte è chiesto di chiarire se l’articolo 12, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera m), del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che possa essere qualificato come “visto” (di ingresso) il fatto che le autorità di uno Stato membro tollerino il transito sul proprio territorio di un numero straordinariamente elevato di cittadini di Stati terzi, privi dei requisiti di ingresso, che intendono presentare domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro. A tale questione, come vedremo più nel dettaglio nella nostra analisi, la Corte dà risposta negativa.
Nel secondo gruppo di questioni, la Corte sposta l’attenzione sulla nozione di “attraversamento irregolare” ai sensi dell’articolo 13. Segnatamente, essa chiarisce se il cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle autorità di un primo Stato membro nella situazione di afflusso di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi, abbia “varcato illegalmente” la frontiera di detto primo Stato membro ai sensi della disposizione in questione.
Fatti alla base della controversia
Nel dicembre 2015, le sig.re Jafari e i loro figli hanno lasciato l’Afghanistan e hanno attraversato l’Iran, la Turchia, la Grecia, l’ex Repubblica Yugoslava di Macedonia e la Serbia fino ad entrare nel territorio croato. Qui, le autorità nazionali hanno effettuato il loro trasferimento in autobus fino alla frontiera con la Slovenia. In quest’ultimo Stato, le ricorrenti hanno presentato alle autorità slovene dei documenti di polizia che attestavano le rispettive destinazioni, la Germania per l’una, l’Austria per l’altra. In questi Stati le sig.re Jafari avrebbero presentato domanda di asilo.
Una volta entrate in territorio austriaco, entrambe ricorrenti hanno presentato domanda di protezione internazionale. L’ufficio nazionale competente ha allora rivolto una richiesta di informazione alle autorità slovene avente ad oggetto i documenti di polizia rilasciati alle sig.re Jafari. Le autorità richieste hanno risposto che le interessate non erano state registrate in Slovenia, e che avevano attraversato questo Stato venendo dalla Croazia. Di conseguenza, l’ufficio austriaco ha dichiarato irricevibili le domande di asilo presentate dalle sig.re Jafari e ne ha disposto il trasferimento in Croazia. Avverso tale provvedimento, le richiedenti hanno presentato ricorso al Bundesverwaltungsgericht, ma senza successo: i giudici aditi hanno ritenuto che, in assenza di visto, l’ingresso in Croazia delle ricorrenti doveva essere ritenuto irregolare. Contro detta decisione, le sig.re Jafari hanno proposto nuovamente impugnazione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof2, che sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali.
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