Nuova puntata della nostra scheda sul sistema di asilo spagnolo. Ci occupiamo oggi dell’esame della domanda di protezione internazionale. E’ una puntata molto articolata che presenta l’organo responsabile dell’esame della domanda, l’esame di ammissibilità (con le possibili cause di inammissibilità), quello nel merito (con la distinzione tra procedura ordinaria e procedura prioritaria) e infine i possibili esiti dell’esame.
Un ringraziamento particolare lo dobbiamo a Francesca Giovannini per la sua consulenza preziosa su questa e altre puntate della scheda sulla Spagna.
Buona lettura!
La procedura inizia con la presentazione della domanda di asilo e prosegue con un giudizio sull’ammissibilità, come spiegato nella parte 2 -Avvio della procedura per poi, in caso positivo, continuare con l’esame della domanda nel merito.
4.1) Organo responsabile dell’esame della domanda di asilo
L’organo incaricato di dichiarare ricevibile la domanda è il Ministero dell’interno, sulla base di una proposta dell’OAR-“Oficina de Asilo y Refugio” (che è un ufficio del Ministero dell’Interno).
In caso di ricevibilità, sarà aperto il fascicolo e la CIAR-Comisión Interministerial de Asilo y Refugio valuterà la domanda di asilo nel merito e avanzerà una proposta di decisione al Ministero dell’Interno.
Pertanto, è sempre il Ministero dell’Interno a prendere le decisioni sia riguardo all’ammissibilità sia nel merito; nel primo caso, su proposta dell’OAR, nel secondo su proposta della CIAR.
Cos’è la CIAR?
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) è un ente collegiale che dipende dal Ministero degli Interni ed è composto da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e Ministero del Lavoro. Alla Commissione partecipa anche un rappresentante dell’UNHCR, ma senza diritto di voto. Esiste un solo ufficio della CIAR, che si trova a Madrid.
4.2) Giudizio di ammissibilità
La richiesta di asilo avviene tramite la compilazione di un modulo e un colloquio personale che si tiene sempre singolarmente. In via eccezionale, si può richiedere la presenza di familiari, qualora ciò sia ritenuto necessario per la corretta compilazione della domanda. Il colloquio serve a formalizzare la richiesta e consiste nel rispondere a una serie di domande circa i dati personali, i motivi che hanno spinto a chiedere protezione internazionale e come si è arrivati in Spagna.
Il colloquio è tenuto da un funzionario di polizia o da un funzionario dell’OAR, in caso di necessità con l’ausilio di un interprete. Ad ogni richiedente viene assegnato, alla fine di questo primo colloquio di formalizzazione, un “instructor del expediente” (che è un funzionario dell’OAR) che è la persona incaricata a fornire le informazioni sulla procedura, il supporto per la compilazione della richiesta ed infine a collaborare con il richiedente per stabilire i fatti rilevanti della richiesta.
Durante l’intervista, è obbligatoriamente presente anche un avvocato che può intervenire sia durante il colloquio sia alla fine, per chiarire quegli aspetti che possono essere necessari. L’avvocato non deve limitarsi a un controllo formale del processo, soprattutto quando ha avuto un previo incontro con il richiedente asilo.
La presentazione delle domande di protezione internazionale deve essere inoltre comunicata all’UNHCR, che può ottenere informazioni sulla situazione dei casi, essere presente ai colloqui successivi e presentare relazioni che verrano integrate nel fascicolo.
Il Ministero degli Interni dietro proposta dell’OAR deve decidere sull’ammissibilità entro un mese dalla data della presentazione della domanda nel caso questa sia presentata sul territorio ovvero entro settantadue ore quando la domanda è presentata alla frontiera o nel CIE.
Se durante questo periodo alla persona interessata non viene notificato nulla, si determina automaticamente l’ammissibilità della domanda di asilo (silenzio-assenso).
4.2.1 Possibili cause di inammissibilità
Se la richiesta è stata fatta sul territorio spagnolo le possibili cause di inammissibilità sono:
1. La Spagna non è responsabile dell’esame della domanda secondo il regolamento Dublino.
2. La Spagna non è responsabile dell’esame della domanda secondo le convenzioni internazionali.
3. Il richiedente è stato già riconosciuto come rifugiato ed ha diritto a risiedere e ottenere un’efficace protezione internazionale in un paese terzo.
4. Il richiedente proviene da un Paese terzo considerato sicuro (non esiste però una lista di questi Paesi)
5. Il richiedente presenta una domanda reiterata o una nuova domanda fornendo altri dati personali;
6. Il richiedente è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea.
Oltre ai punti precedenti, la domanda può essere dichiarata inammissibile alla frontiera o nel CIE quando:
1. essa non ha alcun rapporto con i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;
2. il richiedente proviene da un paese di origine considerato sicuro (non c’è una lista di paesi sicuri).
3. il richiedente rientra in una delle cause di esclusione dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria;
4. il richiedente ha fatto dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili, presentando argomenti insufficienti o in contraddizione con le informazioni sul Paese di origine.
Se la domanda é invece dichiarata ammissibile, sarà esaminata nel merito.
4.3 Giudizio nel merito
Se la domanda è dichiarata ammissibile ci sono due procedure per l’esame nel merito: la procedura ordinaria (6 mesi per decidere) e la procedura prioritaria (3 mesi per decidere)
4.3.1 Procedura ordinaria
Quando la domanda di protezione internazionale è dichiarata ammissibile, il Ministero dell’Interno avvia l’istruzione del caso sulla base del materiale raccolto nella fase di ammissibilità. Se necessario, si prevede la possibilità di svolgere ulteriori colloqui con il richiedente asilo.
Una volta esaminati i fascicoli ed eventualmente ascoltato il richiedente, la CIAR farà la proposta al Ministero dell’Interno, che è competente a rilasciare la relativa decisione.
Sei mesi dopo la presentazione della domanda, se non si è ricevuto notifica della risoluzione corrispondente, quest’ultima è da considerarsi respinta anche se l’amministrazione avrebbe l’obbligo di pronunciarsi in modo esplicito secondo l’articolo 49 della legge sul regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune.
4.3.2 Procedura prioritaria
Il Ministero, d’ufficio o su richiesta degli interessati, può decidere di avviare la procedura prioritaria, dopo averla notificata all’interessato, nel caso in cui si riscontra una delle seguenti circostanze:
a) le ragioni alla base della domanda sembrano prima facie manifestamente fondate;
b) il richiedente ha esigenze specifiche (in particolare i minori non accompagnati);
c) il richiedente solleva questioni diverse rispetto ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria ;
d ) il richiedente proviene da un Paese considerato sicuro del quale possieda la nazionalità, o nel caso fosse apolide, nel quale avesse la sua residenza abituale;
e) il richiedente, senza un valido motivo, presenta la domanda dopo un mese dal suo ingresso in Spagna.
f) il richiedente rientri in uno dei motivi di esclusione o diniego.
La procedura prioritaria deve esaurirsi in tre mesi.
4.4 Possibili esiti
La procedura si conclude con il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria oppure con il rigetto della domanda.
La notifica del rigetto della domanda di asilo nel merito deve essere accompagnata dalla partenza obbligatoria dell’interessato entro il termine indicato. Una volta che questo termine è scaduto, non è possibile godere delle prestazione sociali né svolgere attività lavorativa e l’interessato è soggetto all’apertura di un procedimento di espulsione dal territorio nazionale.
Tuttavia, lo straniero la cui domanda di asilo è stata respinta, può rimanere in Spagna in presenza di altri requisiti previsti dalla legge generale in materia di soggiorno degli stranieri. Se la presentazione della domanda di asilo aveva invece sospeso l’esecuzione di un provvedimento di allontanamento, il rigetto comporterà la ripresa del procedimento.
E’ possibile che il Ministero dell’Interno, su proposta della CIAR, autorizzi l’interessato a rimanere in Spagna nonostante il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. Tale autorizzazione può avere la forma di un permiso de residencia o una autorización por razones humanitarias
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