Il 19 febbraio 2014 la Corte Suprema (Supreme Court) del Regno Unito ha pronunciato un’importante e molto attesa sentenza in materia di diritto d’asilo, specificando il corretto approccio da adottare nei casi di rinvio verso altri Paesi in applicazione del Regolamento Dublino. Si tratta della sentenza EM (Eritrea), a cui dedichiamo oggi una breve analisi. 



La sentenza della Supreme Court, come è ovvio, non è vincolante fuori dal Regno Unito, ma è comunque molto interessante in quanto incentrata sull’interpretazione di un punto chiave del Regolamento Dublino, cioè se il richiedente asilo debba dimostrare – al fine di evitare il rinvio – l’esistenza nel Paese di destinazione di “carenze sistemiche” nel sistema di accoglienza o nella procedura di asilo che comportino il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano o degradante. 
Tale espressione – “carenze sistemiche” – si trovava in una famosa sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (NS, C-411/10 e C-493/10) che è stata quasi letteralmente riprodotta nell’attuale art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino (si veda in proposito la nostra Guida al Regolamento Dublino articolo per articolo). In particolare, nella sentenza NS, la Corte di Giustizia UE aveva detto che 

“gli Stati membri

[…] sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo «Stato membro competente» ai sensi del regolamento [Dublino] quando non possono ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


Peraltro, il Paese dove il Regno Unito dovrebbe rinviare le persone in questione è proprio l’Italia, il che rende la sentenza di cui ci occuperemo nelle prossime righe doppiamente interessante per noi.




I fatti alla base della controversia

Il caso trattato dalla Corte Suprema riguarda un cittadino iraniano (EH) e tre cittadini eritrei (EM, AE e MA): tutti facevano ingresso sul territorio europeo attraverso l’Italia, tra il 2008 ed il 2010, presentandovi una domanda di asilo e, nel caso di AE e MA, ottenendovi lo status di rifugiato. In un secondo momento, essi lasciavano l’Italia e, raggiunto il Regno Unito tra il 2008 ed il 2011, presentavano una seconda domanda di protezione internazionale. In applicazione del Regolamento Dublino, le autorità inglesi disponevano provvedimenti di rinvio per i quattro richiedenti verso il nostro Paese. 

I richiedenti asilo ricorrevano contro tali provvedimenti sostenendo che, alla luce delle lacune del sistema asilo italiano, essi non avrebbero avuto accesso ad alcuna struttura di accoglienza, rischiando perciò di vivere come senza tetto in condizioni estremamente precarie. I rifugiati ritenevano invece che non sarebbe stato loro garantito un alloggio o un intervento che ne favorisse l’integrazione e si sarebbero dunque trovati in condizioni di indigenza. 
I quattro ricorrenti sostenevano che ciò avrebbe costituito un trattamento inumano e degradante, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nonchè dell’articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Essi ritenevano infine che l’Italia violasse i propri obblighi ai sensi della Direttiva Accoglienza dell’Unione europea.

EH è stato vittima di tortura in Iran e soffre di seri disturbi di natura psicologica che richiedono un trattamento adeguato. EM, AE e MA erano già stati costretti a vivere in strada in Italia, non avendo avuto accesso al sistema accoglienza o, nel caso di AE e MA, nonostante beneficiassero dello status di rifugiato: AE e MA erano state entrambe violentate durante questo periodo. MA ha due figli minori. 

Sia la Alta Corte (High Court) inglese che la Corte di Appello (Court of Appeal) ritenevano le argomentazioni dei richiedenti infondate. Inoltre, la Corte di Appello, interpretando quanto detto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso NS  (C-411/10 e C-493/10) del 21 dicembre 2011, concludeva che si poteva non procedere al rinvio solo se le carenze nel sistema asilo ed accoglienza del Paese di destinazione potevano dirsi sistemiche. Poiché, secondo la Corte di Appello, le carenze italiane non erano sistemiche, i richiedenti asilo potevano essere rinviati nel nostro Paese ai sensi del Regolamento Dublino senza che ciò comportasse alcuna violazione della CEDU o della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea

EM, AE, EH e MA proponevano però ricorso alla Corte Suprema, il giudice di ultima istanza di tutto il Regno Unito il quale si occupa solo delle questioni della maggiore importanza pubblica e costituzionale


Foto: gentile concessione di Alberto Campi
Per informazioni visitate il suo blog

L’interpretazione della Corte Suprema

La Corte Suprema rigetta l’interpretazione della Corte di Appello e conclude che non sono necessarie carenze sistemiche nel sistema asilo ed accoglienza affinchè si possa affermare che il rinvio di un richiedente asilo ai sensi del Regolamento Dublino comporti un trattamento inumano e degradante, contrario a quanto previsto dall’articolo 3 CEDU. 

Ad esempio, analizzando gli elementi di prova disponibili, la Corte di Appello aveva stabilito l’esistenza di un effettivo rischio che EH, soffrendo di disturbo post-traumatico da stress (PTSD) ed essendo seriamente compromesso a livello psicologico, sarebbe finito a vivere in strada, una volta rientrato in Italia. La Corte Suprema osserva che sarebbe inutilmente artificioso sostenere che ciò costituisca un trattamento inumano e degradante solo se derivi da una carenza sistemica del sistema accoglienza italiano. 
In sostanza: un rischio di trattamento inumano o degradante non necessariamente deriva dal fallimento di un sistema nel suo complesso.

La Corte Suprema è giudice di legittimità e non si è dunque dilungata in un giudizio sulle attuali condizioni del sistema d’asilo italiano, semplicemente affermando che la valutazione del rischio di trattamento inumano o degradante che deriverebbe dal rinviare un richiedente asilo nel nostro Paese deve procedere caso per caso, alla luce delle circostanze individuali del richiedente, ed eventualmente, delle esperienze negative che egli abbia già avuto in Italia. La Corte Suprema rimette quindi la decisione sui singoli casi al giudice di primo grado, che in questi casi è l’Alta Corte. Quest’ultima dovrà decidere se, nelle circostanze individuali di EM, EH, AE e MA, vi sia un rischio che, rinviandoli verso l’Italia, essi vengano trattati in maniera inumana e degradante. 

Il corretto approccio stabilito dalla Corte Suprema fa sì che, a questi fini, non si debba però necessariamente stabilire che in Italia vi sono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nell’accoglienza.
Detta altrimenti: ciò che conta è il rischio reale di trattamento inumano o degradante che corre l’interessato. L’esistenza di tali “carenze sistemiche” potrà casomai essere un mezzo (tra gli altri) a disposizione dello Stato che intende procedere al rinvio per valutare i possibili effetti sul richiedente asilo.

La conseguenza di ciò è che, naturalmente, più un richiedente asilo è vulnerabile (magari anche in ragione di precedenti maltrattamenti subiti nel primo Paese in cui ha fatto ingresso sul territorio europeo, come ad esempio nel caso di AE e MA, entrambe vittime di stupro in Italia), più, con adeguata documentazione alla mano, sarà facile stabilire il rischio che egli non riceva assistenza e trattamento adeguati nel Paese europeo verso il quale dovrebbe essere respinto in applicazione del Regolamento Dublino, e che magari si trovi a vivere in strada, aumentando il rischio che venga esposto a trattamenti inumani o degradanti in ragione della sua stessa vulnerabilità.

Rimane da vedere come i giudici di primo grado guarderanno alla situazione italiana ed al suo evolversi, ma sicuramente si può dire che la sentenza in questione stabilisce un importante principio di diritto destinato ad avere un impatto su molti “casi Dublino” irrisolti. 

Vai alla sentenza R (on the application of EM (Eritrea)) (appellant) v Secretary of State for the Home Department (respondent) [2014] U