Concludiamo oggi la pubblicazione della nostra scheda sul sistema di asilo britannico con la pubblicazione della sesta scheda, relativa al contenuto della protezione.
Quali caratteristiche ha il titolo di soggiorno che ricevono nel Regno Unito i beneficiari di protezione? E il documento di viaggio? Quali opportunità esistono per l’integrazione? Con quali familiari è possibile ricongiungersi?
Tutte queste (e altre) risposte le troverete nelle righe che seguono, come sempre molto dense di informazioni.
Buona lettura!
Foto: gentile concessione di Alberto Campi Per informazioni visitate il suo blog |
Titolo di soggiorno
Il case owner (vedi parte 4) è responsabile di fornire ai titolari di protezione i titoli di soggiorno a cui hanno diritto.
Come accennato nella parte 4, i rifugiati ricevono un permesso di soggiorno (leave to remain) della durata di cinque anni. Nel caso in cui il rifugiato ha presentato la domanda insieme a dei familiari, essi riceveranno un permesso della stessa durata.
I rifugiati che arrivano tramite il programma di reinsediamento (Gateway Protection Programme) ricevono invece automaticamente un permesso di soggiorno permanente.
I titolari di protezione umanitaria (che ricordiamo equivale alla protezione sussidiaria europea) ricevono un permesso di soggiorno (leave to remain), generalmente valido cinque anni.
Chi invece ottiene il discretionary leave to remain (si veda ancora la parte 4 per i possibili esiti della domanda di asilo) ha invece diritto ad un permesso normalmente valido per 2 anni e mezzo (30 mesi) ma la durata puo’ essere inferiore a seconda del motivo per cui è rilasciato o della discrezionalità dell’UKBA.
I titolari dello status di rifugiato o protezione umanitaria, nel mese precedente lo scadere del loro leave to remain di durata quinquennale, possono presentare domanda per un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, cosiddetto indefinite leave to remain.
I titolari di discretionary leave to remain, nel mese precedente lo scadere dello stesso, possono richiedere l’estensione del permesso spiegando le ragioni per la richiesta di estensione.
Coloro che hanno ricevuto il discretionary leave to remain prima del 9 luglio 2012 possono richiedere il permesso di soggiorno permanente solo dopo aver vissuto nel Regno Unito per almeno 6 anni. Per coloro che lo hanno ricevuto dopo questa data, la richiesta di permesso di soggiorno permanente può essere presentata solo dopo 10 anni.
Casi di revoca della protezione
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L’UKBA può rivedere la propria decisione (active review) al momento del rinnovo oppure anche durante il periodo previsto dalla protezione, nel caso in cui la situazione nel paese di origine sia cambiata notevolmente, o nel caso in cui il richiedente abbia compiuto un reato.
L’active review non avviene automaticamente per tutti i casi. Generalmente infatti viene condotta nei seguenti casi:
– l’individuo ha ricevuto protezione umanitaria prima del 30 agosto 2005;
– l’individuo è in possesso di un discretionary leave to remain.
– il titolare di protezione non richiede il rinnovo o lo richiede dopo che il permesso sia scaduto;
– la situazione nel paese di origine è cambiata notevolmente e non temporaneamente;
– il rifugiato compie atti che lo fanno decadere dallo status di rifugiato, per esempio torna a vivere al paese d’origine;
– l’UKBA scopre che un individuo ha mentito per ottenere lo status di rifugiato;
– l’UKBA scopre che un individuo aveva compiuto gravi reati prima di presentare la domanda d’asilo;
– l’UKBA considera che l’individuo è un pericolo per la sicurezza del paese o l’individuo ha compiuto un reato grave.
Nel caso in cui l’UKBA decide di svolgere un’active review, ne informa il titolare di protezione per iscritto. Il titolare di protezione a sua volta può rispondere spiegando le ragioni per cui pensa che dovrebbe aver diritto a rimanere nel Regno Unito. Se il risultato dell’active review è di espellere il titolare di protezione, è possibile fare ricorso. Se il ricorso fallisce, la persona viene rimpatriata, volontariamente o forzatamente.
Documento di viaggio
I rifugiati ricevono i cosiddetti “documenti di viaggio della Convenzione” (Convention travel documents) come previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951). Solo in casi estremi, per esempio per ragioni di sicurezza nazionale, il rifugiato non riceverà tali documenti.
Il rifugiato non può richiedere il documento di viaggio se mancano meno di 6 mesi allo scadere del suo permesso. Il documento è valido 10 anni per chi ha un permesso di soggiorno a tempo indeterminato (indefinite leave to remain). Per gli altri, il documento sarà valido quanto il permesso di soggiorno, fino ad un massimo di 5 anni.
I titolari di protezione umanitaria che non possono ottenere un passaporto nazionale o un’altra forma di documento d’identità da un altro paese che permetta loro di viaggiare possono richiedere un documento di viaggio denominato Home Office Certificate of Travel.
Normalmente e’ necessario che il richiedente dimostri che:
– ha cercato ragionevolmente di ottenere un passaporto o un altro documento d’identità e
– ci sono seri motivi umanitari per cui deve viaggiare e
– non ci sono motivi per credere che la persona non possa viaggiare, come ragioni di sicurezza nazionale.
L’UKBA presume generalmente che i titolari di discretionary leave to remain continuino ad essere in possesso di, o possano ottenere, un passaporto nazionale. In caso contrario, queste persone possono richiedere un Home Office Certificate of Travel, almeno sei mesi prima dello scadere del loro permesso di soggiorno. Per ricevere tale documento, essi devono poter dimostrare che gli è stato rifiutato formalmente e senza ragione apparentemente giustificata il passaporto; o che temono a ragione le autorità in tale paese.
A meno di casi eccezionali, l’Home Office Certificate of Travel non può essere usato dal titolare per viaggiare al proprio Paese d’origine.
Alcuni Paesi (tra i quali Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Sud Africa, Spagna e Svizzera) non accettano l’Home Office Certificate of Travel come valido documento di viaggio.
L’Home Office Certificate of Travel è generalmente valido 5 anni se l’individuo è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Per coloro che sono titolari di un permesso a tempo determinato, il certificato è valido quanto il permesso.
Integrazione e assistenza sociale
Coloro che ricevono lo status di rifugiato o protezione umanitaria hanno gli stessi diritti dei residenti permanenti nel Regno Unito.
Il case owner fornisce a coloro che lo richiedano il cosiddetto national insurance number (NIN, una sorta di codice fiscale inglese), che permette di lavorare e fare domanda per ricevere sussidi e assistenza sociale.
Per di più, i titolari di protezione possono fare domanda per un prestito senza interessi per iniziare la loro nuova vita nel Regno Unito, cosiddetto Integration loan.
Il denaro del prestito deve essere speso in attività o articoli che mirino all’integrazione, quali caparre per la casa, corsi di formazione, articoli necessari per la casa o articoli per un commercio. Il prestito minimo è di £100 (= €120), mentre non c’è massimo ma raramente vengono dati più di £1000 (= €1200).
Per trovare informazioni e aiuto riguardo ai servizi a cui hanno accesso per l’integrazione (quali sussidi, alloggio, permesso di lavoro; lezioni di inglese e altri tipi di formazione; informazioni su come fare domanda per il ricongiungimento familiare o per documenti di viaggio), i titolari di protezione possono rivolgersi al case owner o a one stop services (i servizi gestiti da organizzazioni sovvenzionate dall’UKBA, e specializzate nell’aiuto all’integrazione per nuovi titolari di protezione).
Ricongiungimento familiare
I rifugiati o titolari di protezione umanitaria hanno diritto al ricongiungimento familiare con i membri del loro nucleo familiare.
Sono considerati membri del nucleo familiare il coniuge o partner registrato come tale e i figli minori dipendenti del titolare di protezione (per esempio se il titolare di protezione è separato dall’altro genitore, deve provare che il figlio è a suo carico).
Il ricongiungimento familiare si applica solo a nuclei già esistenti al momento dell’uscita dal Paese di origine. I figli concepiti prima della fuga ma nati dopo sono anch’essi considerati appartenenti al nucleo familiare pre-esistente.
Naturalizzazione
Non ci sono regole di naturalizzazione specifiche per i titolari di protezione, che devono rispondere agli stessi criteri di qualsiasi altro straniero.
Per poter essere naturalizzato, un individuo deve essere maggiorenne, “sano di mente” (“of sound mind” – ovvero deve poter prendere decisioni solo), voler rimanere a vivere nel Regno Unito, saper comunicare in inglese, gallese o gaelico, poter dimostrare una conoscenza sufficiente della vita nel Regno Unito, una “buona condotta” (good character), e riempire i criteri di residenza:
– essere stato residente nel Regno Unito per un periodo di almeno 5 anni, periodo durante il quale non si può essere usciti per più di 450 giorni, e non per più di 90 giorni negli ultimi 12 mesi del periodo di 5 anni;
– nel periodo di 5 anni l’individuo non deve aver commesso infrazioni delle regole in materia di immigrazione;
– il tempo speso in detenzione generalmente non conta come periodo di residenza.
Per dimostrare conoscenza della vita nel Regno Unito e della lingua (inglese, gallese o gaelico), il titolare deve superare il “Life in the UK test”, e
– passare un test di inglese pari al B1 oppure
– avere un diploma universitario (triennale, master o dottorato) ottenuto nel Regno Unito o in un paese dove la lingua maggioritaria è l’inglese, o un diploma che sia stato insegnato in inglese, oppure
– provenire da un paese dove la lingua maggioritaria sia l’inglese (Antigua e Barbuda, Jamaica, Australia, Nuova Zelanda, le Bahamas, l’Irlanda, Barbados, St Kitts e Nevis, Belize, St Lucia, Canada, St Vincent e le Grenadine, Dominica, Trinidad e Tobago, Grenada, Stati Uniti d’America, Guyana).
Il “Life in the UK test” è un test al computer di 24 domande e costa 50 sterline (60 Euro).
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