Quarta puntata della nostra scheda sul funzionamento del sistema di asilo britannico, dedicata all’esame della domanda di protezione internazionale. E’ una puntata molto densa e ricca di spunti interessanti, di cui consigliamo vivamente la lettura. 
Si parla dell’organo responsabile della domanda, dell’intervista dei richiedenti asilo, delle informazioni sui Paesi di origine, dei possibili esiti e, infine, dei rimpatri (volontari o forzati) dei richiedenti asilo rigettati.

Buona lettura!


Foto: gentile concessione di Alberto Campi scattata a Trieste
Per informazioni visitate il suo blog
REGNO UNITO
Parte 4 – Esame della domanda




Organo responsabile dell’esame

La domanda d’asilo viene esaminata da agenti dell’UKBA. Come accennato nella parte 3, dal 2007 (New Asylum  Model), ogni domanda d’asilo è assegnata ad una singola persona, che sarà responsabile di tutti gli aspetti della domanda, dall’inizio alla fine del procedimento. Tale persona viene chiamata “case owner”.  
Il case owner è l’unico punto di contatto durante l’intero procedimento, sia per il richiedente asilo che per chiunque lo rappresenti o assista. 

Il case owner:

– conduce le interviste; 
– prende le decisioni sul caso; 
– provvede all’assistenza del richiedente asilo; 
– fornisce i documenti; 
– rappresenta  l’UKBA in caso di ricorso; 
– organizza, a seconda dell’esito della domanda, il percorso diintegrazione o il ritorno al paese di origine del richiedente asilo.


I case owners sono impiegati statali che lavorano a livello regionale e sono selezionati tramite un concorso pubblico, nell’ambito del quale devono dimostrare di avere esperienza attinente al ruolo (quali esperienza in ambito dell’assistenza sociale o in ambito legale; esperienza di sostegno a persone vulnerabili; esperienza nel condurre delle interviste).
I candidati selezionati ricevono poi un corso di formazione specializzata, della durata di 9 settimane. 


Le informazioni sui Paesi di origine
L’UKBA ha un organo che si occupa di svolgere ricerche sulle informazioni sui paesi di origine (Country of origin information – COI), chiamato COIS (Country of Origin Information Service)

Il COIS è formato da venti impiegati, che svolgono ricerca e compilano informazione sui Paesi da cui provengono i richiedenti asilo nel Regno Unito. Ad ogni ricercatore vengono assegnati un certo numero di Paesi. 
I ricercatori hanno il compito di monitorare giornalmente la situazione nei paesi assegnati loro e di fornire un’informazione precisa, aggiornata ed obiettiva che sarà poi usata per l’esame della domanda.  
Il materiale compilato dal COIS proviene da varie fonti d’informazione esterne, quali agenzie dell’ONU, organizzazioni per i diritti dell’uomo, organizzazioni governative e non-governative, stampa.  

Il COIS produce tre tipi di documenti:

1) Relazioni sui paesi di origine: queste relazioni vengono prodotte per i 20 paesi da cui provengono più richiedenti asilo nel Regno Unito, e sono compilazioni di materiale tratto da fonti esterne. Le relazioni contengono informazioni sulle questioni più importanti riguardo all’asilo e i diritti dell’uomo nei paesi in questione, e informazioni generiche sulla geografia, economia e storia dei detti paesi.

2) Documenti chiave e bollettini: i documenti chiave sono prodotti per i 30 paesi da cui provengono più richiedenti asilo nel Regno Unito e sono generalmente più brevi. I bollettini sono invece prodotti ad hoc, quando non sono presenti documenti o relazioni su alcuni paesi, e l’informazione è necessaria urgentemente

3) Relazioni su missioni d’inchiesta: a volte il COIS intraprende missioni d’inchiesta in paesi per i quali è complicato trovare dati obiettivi o di pubblico dominio. 

Inoltre, i case owners possono sempre richiedere ulteriori informazioni che non rientrano nel materiale del COIS. I risultati di tali ricerche non sono pubblici, ma possono essere resi accessibili su domanda.

Le relazioni sui paesi vengono revisionati da un organo indipendente, l’Independent Advisory group on Country Information – IAGCI. 

L’IAGCI esamina efficienza, efficacia e consistenza usata dal COIS nel compilare il materiale; e valuta le fonti, i metodi di ricerca e il controllo di qualità usati dall’UKBA per assicurare che il COI prodotto sia quanto accurato, equilibrato, imparziale e aggiornato possibile. 


La procedura con il case owner 

Dopo la screening interview (V. parte 2 – Avvio della procedura), al richiedente asilo viene assegnato un case owner. Durante il loro primo incontro, il case owner spiega al richiedente asilo la procedura d’asilo e gli fornisce informazioni sulla data della prima intervista, le regole per mantenersi in contatto con l’UKBA, e per dotarsi di rappresentanza legale. 

Durante questo primo incontro, il richiedente asilo può anche specificare i suoi bisogni o richieste: può richiedere per esempio l’aiuto di un interprete durante la procedura, e che tanto il case owner come l’interprete siano di un certo sesso.

Una settimana dopo il primo incontro, il case owner conduce la vera e propria intervista con il richiedente il quale dovrà spiegare le ragioni per la domanda d’asilo, e portare con sé qualsiasi documento in appoggio alla domanda.
Qualora il richiedente asilo non si presenti all’intervista, la sua domanda può essere rifiutata senza entrare nel merito
Durante l’intervista, il richiedente asilo può venire accompagnato da un rappresentate legale. 


I possibili esiti della procedura 

L’obiettivo del case owner è di portare i casi a termine nell’arco di sei mesi, incluso l’eventuale ricorso. La decisione iniziale dovrebbe essere presa entro 30 giorni dalla data in cui è stata fatta la domanda. 

Il case owner può prendere le seguenti decisioni:

Riconoscere lo status di rifugiato
In questo caso, il rifugiato verrà provvisto di un permesso di soggiorno della durata di cinque anni. Nel caso in cui il richiedente ha presentato la domanda insieme a dei familiari, essi riceveranno un permesso della stessa durata. 

Rifiutare lo status di rifugiato ma attribuire la protezione per motivi umanitari 
Come già detto nella Parte 1, la protezione umanitaria, nel Regno Unito, equivale alla protezione sussidiaria: il Regno Unito ha infatti recepito la Direttiva Qualifiche del 2004 ma non usa il termine protezione sussidiaria.
La persona a cui viene attribuita la protezione per motivi umanitari riceve un permesso di soggiorno, generalmente valido tre anni
L’UKBA può rivedere la propria decisione al momento del rinnovo oppure, anche durante il periodo previsto dalla protezione, nel caso in cui la situazione nel paese di origine sia cambiata notevolmente, o nel caso in cui il richiedente abbia compiuto un crimine. 

Rifiutare lo status di rifugiato e la protezione per motivi umanitari
In questo caso occorre distinguere tra
a) rigetto della domanda con diritto al ricorso esercitabile dal Regno Unito (cosiddetto in-country right of appeal): il richiedente asilo puo’ fare ricorso e, in tal caso, non puo’ essere rimpatriato fino a quando non vi sia una decisione definitiva sul ricorso

b) rigetto della domanda senza diritto al ricorso esercitabile dal Regno Unito, laddove il case owner ritenga che il richiedente possa essere rimpatriato o respinto verso un Paese considerato sicuro. In questo caso, il ricorso non sospende il rimpatrio; anzi, esso è esercitabile solo una volta lasciato il Regno Unito (cosiddetto out of country right of appeal).

Sui ricorsi si veda più diffusamente la parte 5. 

Se non viene fatto ricorso, il richiedente, insieme ai suoi familiari se ne ha, deve lasciare il paese


Il rimpatrio

Il richiedente può optare per il rimpatrio volontario assistito. Se il richiedente rifiuta di partire volontariamente, l’UKBA procederà all’espulsione forzata. In attesa del rimpatrio, il cittadino straniero può essere detenuto.

Programma di rimpatrio volontario:
Il richiedente asilo può decidere di optare per l’opzione del rimpatrio volontario in qualsiasi momento durante la procedura d’asilo, chiedendo assistenza al suo case owner
Esistono due tipi di programmi di ritorno volontario per i richiedenti asilo
Il primo, cosiddetto Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme (VARRP) (Programma di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione), assiste il richiedente nel ritorno e la reintegrazione nel paese di origine. Il programma è individualizzato, e comprende consulenza su avvio di una attività imprenditoriale, educazione, ricerca di un lavoro, corsi di formazione. Dal momento che gli viene concesso il VARRP, il richiedente deve uscire dal Regno Unito entro 3 mesi con un contributo in denaro che può arrivare fino a 1.800 euro
Al secondo programma, Assisted Voluntary Returns fo Families and Children (AVRFC) (Ritorni Volontari Assistiti per Famiglie e Minori), possono fare domanda famiglie con minori, o minori non accompagnati. I servizi offerti dal programma sono simili a quelli del VARRP. Tutti i membri della famiglia hanno diritto ad assistenza per la loro reintegrazione nel paese di origine e fino a 2.400 euro.

Secondo i dati del Refugee Council, nel 2012 sono stati rimpatriati 8.829 richiedenti asilo (inclusi i familiari). Di questi, 4.919 sono stati rimpatriati forzatamente; mentre 3.910 sono ritornati al paese d’origine “volontariamente”.

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Vai alla parte 1 – I dati
Vai alla parte 2 – Avvio della procedura
Vai alla parte 3 – Accoglienza dei richiedenti asilo