Ecco la nuova puntata del nostro approfondimento sul sistema di asilo in Belgio.
Passiamo dai dati all’analisi dell’avvio della procedura di asilo.

La prossima pubblicazione rigurderà il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo, quindi continuate a seguirci!

BELGIO

2. AVVIO DELLA PROCEDURA DI ASILO

Registrazione della domanda.

La domanda d’asilo può essere presentata al confine o sul territorio.

Al confine significa all’aeroporto o in un porto, dal momento che i confini di terra del Belgio sono confini interni dell’UE dove quindi non avvengono controlli di frontiera. Nella pratica questo tipo di domande sono generalmente presentate all’aeroporto internazionale di Bruxelles-Zaventem. La domanda si presenta alle autorità di controllo delle frontiere che prendono poi contatto con l’Ufficio Immigrazione. Generalmente si tratta di richiedenti asilo che non sono in possesso dei documenti necessari per accedere al territorio belga.
I richiedenti asilo al confine possono essere detenuti in attesa dell’esame della domanda d’asilo. In questi casi si applica una procedura d’asilo accelerata.



‘Sul territorio’ le domande d’asilo possono essere presentate unicamente presso l’Ufficio Immigrazione a Bruxelles.
La domanda deve essere presentata il più presto possibile. Secondo la legge entro 8 giorni dall’accesso sul territorio belga. Nella pratica questi 8 giorni non sono vincolanti anche perché raramente controllabili. In generale quindi presentare la domanda tardivamente non ha conseguenze, anche se, secondo la legge, presentare domanda tardivamente senza una giustificazione è una delle possibili situazioni che giustifica la detenzione del richiedente asilo.

Una volta presentata la domanda, questa viene registrata dall’Ufficio Immigrazione (Office des Etrangers). L’Ufficio Immigrazione registra prima di tutto i dati del richiedente (nome, cognome, data di nascita ecc). In seguito vengo fatte le foto del richiedente e vengono prese le impronte digitali.

Scelta della lingua della procedura.

Al momento della registrazione il richiedente asilo deve scegliere la lingua in cui la procedura si svolgerà. La procedura in Belgio si svolge o in Francese o in Olandese.
Se sceglie di avvalersi di un interprete, sarà l’Ufficio Immigrazione a decidere in quale lingua si svolgerà la procedura e il richiedente non avrà scelta. Se il richiedente decide di non avvalersi di un interprete allora potrà scegliere. La lingua scelta (dal richiedente o dall’Ufficio Immigrazione) non si potrà più cambiare e in questa lingua saranno espresse tutte le decisioni, interviste, ricorsi ecc.

Prima intervista e questionario.

Presso l’Ufficio Immigrazione ha luogo una prima intervista. Durante questa prima intervista non è consentita la presenza di un avvocato.

Durante l’intervista viene chiesto al richiedente di consegnare tutti i documenti in suo possesso a sostegno della domanda d’asilo. Se in seguito durante la procedura presenterà altri documenti, dovrà sempre motivare perché non aveva potuto consegnarli prima. L’Ufficio immigrazione fa delle copie dei documenti d’identità e di viaggio e restituisce gli originali. Per quanto riguarda altri documenti, questi vengono trattenuti dall’Ufficio Immigrazione e il richiedente ne riceve una copia assieme ad una ricevuta con la descrizione dei documenti consegnati.

Durante l’intervista viene anche compilato un questionario in cui il richiedente espone brevemente le ragioni per cui ha richiesto asilo e le possibilità di rimpatrio nel paese d’origine. Questo questionario serve da preparazione per l’esame vero e proprio della domanda che viene fatto dal Commissariato Generale per i Rifugiati e Apolidi (CGRA).

Il richiedente deve firmare le dichiarazioni. Si può anche rifiutare di farlo e in quel caso viene annotato il rifiuto ed il motivo.

Talvolta il questionario viene consegnato al richiedente, su decisione dell’Ufficio Immigrazione o su richiesta del richiedente, che lo potrà compilare dopo l’intervista con l’aiuto di una persona fidata o di un avvocato e spedirlo all’Ufficio Immigrazione.

La procedura di applicazione del regolamento di Dublino (‘procedura di Dublino’).

L’Ufficio Immigrazione è anche responsabile per l’applicazione del regolamento di Dublino.

Durante la prima intervista l’Ufficio Immigrazione interroga il richiedente asilo sul come è arrivato in Belgio. Se dalle dichiarazioni del richiedente o grazie alle impronte digitali si può stabilire che un altro paese UE è responsabile per l’esame della domanda, allora l’Ufficio Immigrazione richiederà al paese in questione il trasferimento del richiedente asilo. La richiesta di trasferimento si svolge nei termini e nei tempi previsti dal Regolamento di Dublino.

In attesa di una risposta dallo stato responsabile il richiedente asilo può essere soggetto a detenzione nei seguenti casi:
• richiedenti asilo con un visto scaduto per un altro paese UE
• richiedenti asilo senza validi documenti di viaggio che hanno dichiarato di aver soggiornato in un altro paese UE
• richiedenti asilo per cui il controllo delle impronte digitali ha rivelato un precedente soggiorno in un altro paese UE.

Di regola la detenzione non può eccedere il termine di un mese, ma questo periodo può essere esteso per un altro mese in caso di una richiesta ‘eccezionalmente complessa’. Se il trasferimento viene accettato, la detenzione può ancora essere prolungata. Può essere presentato ricorso alla Corte per le cause dell’immigrazione contro la decisione di detenzione.

I richiedenti asilo per cui è stato richiesto un trasferimento e che non vengono messi in detenzione ricevono un “obbligo di firma” e devono presentarsi regolarmente all’Ufficio Immigrazione.

Contro la decisione di trasferimento verso un altro paese è possibile proporre un ricorso in annullamento alla Corte per le cause dell’immigrazione. Questo ricorso non è automaticamente sospensivo, ma la sospensione può essere richiesta.
Se l’Ufficio Immigrazione determina che il Belgio è responsabile per la domanda d’asilo, invia tutta la documentazione del richiedente (i dati, i documenti e il questionario) al CGRA che si occupa dell’esame vero e proprio della domanda d’asilo.

MSS contro Belgio e Grecia

Nel gennaio del 2011 la Corte Europea per il diritti dell’uomo ha condannato il Belgio per aver trasferito un richiedente asilo verso la Grecia in applicazione del Regolamento Dublino. Secondo la Corte il Belgio, effettuando il trasferimento, ha violato l’articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui nessuno può essere trasferito verso un paese in cui vi è il rischio di tortura o trattamento disumano e degradante. E la situazione dei richiedenti asilo in Grecia equivale, secondo la Corte europea, a trattamento disumano e degradante. Il Belgio era perfettamente in grado di saperlo, dal momento che diverse organizzazioni internazionali avevano già ripetutamente denunciato la situazione in Grecia.

Inoltre, secondo la Corte, le possibilità di ricorso in Belgio non erano tali da rispettare l’art.13 della CEDU, che prevede il diritto ad un rimedio effettivo. Questo perché il ricorso disponibile non era automaticamente sospensivo e perché il ricorso in annullamento della decisione sul rinvio in un altro Paese ai sensi del Regolamento Dublino prevede unicamente un esame del rispetto della legge e delle procedure al momento della decisione (ex tunc), e non un esame nel merito al momento del ricorso (ex nunc). Ciò, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, non equivale ad un rimedio effettivo laddove vi è una possibile violazione dell’art.3 della CEDU.

In seguito a questa sentenza il Belgio ha sospeso ogni trasferimento verso la Grecia in applicazione del Regolamento Dublino.


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