Il 22 giugno scorso la Commissione europea ha pubblicato la sua terza relazione sull’attuazione da parte della Repubblica Moldova del Piano d’Azione sulla liberalizzazione dei visti.
Il Piano d’Azione, presentato il 24 gennaio 2011, prevede una serie di parametri da rispettare, sia per quanto riguarda l’adozione di adeguati strumenti legislativi, sia per quanto riguarda la loro concreta applicazione, per arrivare – al termine del percorso – all’esenzione dell’obbligo per i cittadini moldavi di essere in possesso di un visto per entrare nell’area Schengen.
Si tratta di un percorso piuttosto standardizzato: in seguito alla firma di un accordo di riammissione (siglato fra l’UE e la Moldova nel 2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008), cui si accompagna generalmente un accordo sulla facilitazione per l’ottenimento dei visti per entrare nell’area Schengen, si avvia un Piano di Azione per arrivare, in cambio del rispetto dei parametri fissati dall’Unione, alla c.d. liberalizzazione dei visti, cioè all’eliminazione dell’obbligo di visto per i cittadini di quel determinato Paese.

La relazione del 22 giugno è l’ultima della “prima fase”, ovvero quella riguardante l’adozione da parte della Moldova di un idoneo quadro normativo e istituzionale.
Con il post di oggi guardiamo brevemente questa relazione, soffermandoci solo su quanto è più rilevante ai nostri fini.
Prendiamo atto comunque che la Commissione complessivamente giunge a concludere che la Repubblica Moldova ha fatto “costanti ed effettivi progressi” e che le norme richieste dal Piano d’Azione sono tutte state adottate. Gli obiettivi della “prima fase” del Piano sono dunque stati raggiunti.
La Commissione darà ora avvio alla “seconda fase” del Piano, passando in particolare a monitorare la concreta applicazione della normativa, a partire dall’adozione dei necessari strumenti attuativi e dall’allocazione da parte della Repubblica Moldova di appropriate risorse umane ed economiche per far fronte agli impegni presi.



Il Piano d’Azione si basa su quattro “blocchi”:
  1. rilascio di documenti (inclusi passaporti contenenti dati biometrici)
  2. immigrazione irregolare (inclusa riammissione)
  3. ordine pubblico e sicurezza
  4. relazioni esterne e diritti fondamentali

All’interno del blocco n. 2 (immigrazione irregolare) troviamo diversi “sotto-capitoli” di nostro interesse, fra cui:
  • frontiere: la Moldova ha adottato nel novembre 2011 una nuova legge in materia di frontiere (entrata in vigore il 1° luglio 2012) che riprende le definizioni del Codice delle Frontiere Schengen e tiene conto anche della normativa dell’Unione in materia di responsabilità dei vettori;
  • gestione dell’immigrazione: una nuova legge sugli stranieri (in particolare sulle procedure per ottenere il diritto al soggiorno in Moldova) è stata adottata il 16 luglio 2011, mentre una legge sull’integrazione degli stranieri è stata adottata il 27 dicembre 2011; la Repubblica Moldova ha poi approvato una legge di ratifica della Convenzione sullo status degli apolidi e una legge di ratifica della Convenzione sulla riduzione dell’apolidia; la Moldova ha poi approvato una Strategia nazionale sull’immigrazione e l’asilo il 6 luglio 2011 e, continua la relazione della Commissione, sta procedendo nei negoziati per la firma di accordi di riammissione con i principali Paesi di origine dei “migranti irregolari”;
  • asilo: si noti innanzitutto l’infelice inserimento della materia dell’asilo all’interno del “blocco” immigrazione irregolare. La relazione della Commissione riporta come la Repubblica Moldova abbia adottato un quadro legislativo solido in materia di asilo in un lasso di tempo molto breve. In particolare, la “Legge sull’asilo” è stata approvata nel dicembre 2008 per poi entrare in vigore nel marzo 2009. Tale legge è, a parere della Commissione, “largamente in linea con gli standard europei e internazionali”, benché taluni aspetti necessitino di un miglioramento, in particolare per quanto riguarda il rilascio di documenti di viaggio ai rifugiati (non obbligatorio ma facoltativo) e i motivi per l’esclusione dallo status di rifugiato (più ampi rispetto alla Convenzione di Ginevra del 1951). La relazione suggerisce anche di migliorare alcune previsioni in materia di procedura di asilo, in particolare per quanto riguarda la possibilità per i richiedenti asilo di chiarire le contraddizioni nel racconto della propria storia personale e di accedere al resoconto dell’intervista. La Commissione suggerisce poi alla Moldova anche di abbassare la soglia per poter accedere alla cittadinanza da parte di rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria – attualmente fissata a otto anni di residenza – a cinque anni o meno.