Ricongiungimento familiare per i titolari di protezione internazionale in Europa
La Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, stabilisce le condizioni alle quali può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini dei Paesi terzi legittimamente residenti nell’UE. Per essere più precisi dovremmo anzi dire nei Paesi vincolati dalla Direttiva, in quanto, ad esempio, il Regno Unito, in base ai Protocolli allegati ai Trattati, non vi è vincolato.
La suddetta Direttiva ha operato un’armonizzazione piuttosto limitata delle legislazioni nazionali in materia ed è stata fortemente criticata da ONG e mondo accademico poiché il suo testo lascia agli Stati Membri un eccessivo margine di manovra.
Per quanto riguarda nello specifico i titolari di protezione internazionale, la direttiva esclude dal suo ambito applicativo i richiedenti asilo e i beneficiari di forme temporanee e sussidiarie di protezione (art.3 comma 2 lett. a/b/c), lasciando tuttavia gli Stati membri liberi di applicare condizioni più favorevoli. A questo proposito, va detto che nella maggioranza dei Paesi europei il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto anche ai titolari di protezione sussidiaria.Malta rappresenta, tra i Paesi da noi analizzati in questo studio, l’unica eccezione: lì i titolari di protezione sussidiaria, che rappresentano peraltro la stragrande maggioranza dei titolari di protezione in quel Paese, sono esclusi dal godimento del diritto al ricongiungimento familiare.
Nelle schede che seguono si possono trovare gli approfondimenti Paese per Paese.
Sul nostro blog, invece, è possibile trovare un’analisi comparata, frutto della rielaborazione di un intervento che la nostra associazione ha fatto al Laboratorio multidisciplinare sul diritto di asilo di Torino del 23 ottobre 2014.
Schede Paese: